Ottemperanza al giudicato e penalità di mora nel ritardo della Carta docente (TAR Piemonte n. 808 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine fissato e, in caso di inutile decorso, nomina il Commissario ad acta. L’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. consente di applicare la penalità di mora per il ritardo nell’adempimento, commisurandola agli interessi legali sul dovuto. Il dies a quo della penalità decorre dalla notificazione della sentenza all’amministrazione inadempiente; il dies ad quem, dal giorno dell’adempimento spontaneo ovvero da quello di efficacia della nomina del commissario. La cessazione della materia del contendere, ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., va dichiarata per i ricorrenti che abbiano già ottenuto la prestazione, ma ciò non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese quando l’esecuzione sia intervenuta solo parzialmente e dopo la proposizione del ricorso.

Il Fatto

Alcuni docenti hanno agito in ottemperanza per conseguire l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il loro diritto al beneficio economico di € 500,00 annui previsto dall’art. 1, legge n. 107/2015 per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione mediante accredito sulla Carta elettronica o con mezzi equivalenti, oltre interessi legali e spese.

Nel corso del giudizio, il difensore ha dato atto dell’avvenuta corresponsione delle somme in favore di sette ricorrenti, insistendo per l’accoglimento limitatamente ai due rimanenti e chiedendo comunque la condanna alle spese per tutti, anche in forza del principio della soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che, per i ricorrenti che avevano già ricevuto quanto dovuto, la materia del contendere è cessata, con conseguente declaratoria ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Quanto ai due ricorrenti ancora insoddisfatti, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha provveduto sin d’ora alla nomina del Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, affinché ponga in essere tutti gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali in sostituzione dell’amministrazione inadempiente.

La domanda di penalità di mora è stata accolta in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., con determinazione nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato. Il Tribunale ha puntualizzato il dies a quo nella notificazione della sentenza all’amministrazione e il dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure in quello da cui ha efficacia la nomina del Commissario.

Quanto alle spese, il Collegio le ha poste a carico dell’amministrazione, rilevando che questa ha eseguito il titolo solo parzialmente e successivamente alla proposizione del ricorso, con conseguente condanna anche per i ricorrenti nei cui confronti è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto la distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, ferma la refusione del contributo unificato.

Infine, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alla vicenda, il Tribunale ha mandato alla Segreteria per la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei Conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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