L’ottemperanza per la Carta del docente e la nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 413 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che riconosce il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’Amministrazione, che deve darvi esecuzione entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Decorso inutilmente tale termine, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin da ora il commissario ad acta, individuato nel Responsabile della Direzione generale competente, con facoltà di delega. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. deve essere respinta quando ricorrano «altre ragioni ostative», riconducibili alla complessità del procedimento di attivazione della Carta e alla natura non alimentare del beneficio, in linea con l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterle a disposizione l’importo complessivo di 1.500 euro per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, a titolo di Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi legali. La sentenza, notificata all’Amministrazione il 30 luglio 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria in data 31 dicembre 2025.
Non avendo l’Amministrazione ottemperato, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, domandando la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione della pronuncia e al pagamento di una somma a titolo di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., nonché la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha accertato che la sentenza era stata ritualmente notificata e che il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era decorso inutilmente, senza che l’Amministrazione avesse completato le procedure per l’esecuzione. Il Collegio ha quindi disposto che il Ministero desse completa esecuzione alla sentenza entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin da ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente anche a livello territoriale. Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, dovrà porre in essere tutti gli atti necessari entro novanta giorni dalla richiesta della parte, con possibilità di ricorrere al pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, senza diritto ad alcun compenso.
La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora è stata invece respinta. Il TAR ha richiamato l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. prevede, accanto al limite della manifesta iniquità, anche quello autonomo della sussistenza di «altre ragioni ostative». Nel caso di specie, tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge una pluralità di soggetti tra cui le società SO.GE.I. e CONSAP, nell’eccezionale mole del contenzioso seriale e nella natura del beneficio, qualificato come incentivo meramente eventuale e non come mezzo di sostentamento del lavoratore.
Il Collegio ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta a 400 euro in ragione della natura seriale e ripetitiva del contenzioso, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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