Esecuzione del giudicato sulla Carta docente ai precari della scuola (TAR Emilia-Romagna n. 509 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito per l’ottemperanza del giudicato, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, decorre dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale al domicilio digitale dell’Amministrazione dello Stato. La notifica alla casella di posta elettronica certificata istituzionale è idonea allo scopo e rende infruttuosamente decorso il termine. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione e la mancata contestazione dell’omesso adempimento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato ai sensi degli art. 112 e segg. cod. proc. amm. e nomina, per l’ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente, docente precario, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 445/2023 del 27 novembre 2023 del Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia era stato riconosciuto il diritto a usufruire della carta docente di importo nominale di 500 euro annui, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a consentirne la fruizione.
Il ricorrente assume che la decisione sia rimasta ineseguita, nonostante la regolare notifica e il passaggio in giudicato, documentato da certificazione della Cancelleria del Tribunale. Chiede quindi che venga ordinato all’Amministrazione l’accredito del beneficio economico complessivo di 1.500,00 euro e che, per l’ulteriore inadempimento, sia nominato un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, alla luce di quanto dedotto e documentato dal ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione, neppure costituitasi, sussistono i presupposti per il rimedio giudiziale. L’inerzia dell’Amministrazione rispetto al giudicato del giudice ordinario integra il presupposto dell’ottemperanza.
Il Tribunale verifica poi il decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La notificazione della sentenza è avvenuta il 28 novembre 2023 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo. Il termine risulta pertanto scaduto.
La conclusione è sostenuta da un richiamo a una serie di precedenti conformi dei giudici amministrativi, che confermano l’idoneità della notifica al domicilio digitale a far decorrere il termine di adempimento. Il Collegio si allinea a tale orientamento, non risultando contestazioni sul punto.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici o in un dirigente delegato, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del ricorrente. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è riconosciuto alcun compenso commissariale. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate in complessivi 800,00 euro, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.