Riliquidazione pensione e adeguamento contrattuale 2019-2021: cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 252 del 16.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti, la domanda relativa al trattamento di fine servizio è sottratta alla giurisdizione contabile e appartiene al giudice amministrativo, con conseguente declaratoria di difetto di giurisdizione. Nel merito, la riliquidazione della pensione per effetto dell’adeguamento contrattuale del triennio 2019-2021, previsto dagli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 57/2022, spetta al dipendente cessato dal servizio nel periodo considerato. Quando l’amministrazione e l’INPS abbiano adottato il provvedimento satisfattivo e versato il dovuto nel corso del giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. La compensazione delle spese è giustificata dall’adozione del provvedimento di riliquidazione e dalla parziale soccombenza.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente dell’Arma dei Carabinieri, è titolare di un trattamento pensionistico calcolato con il sistema misto. Agisce davanti alla Corte dei conti per ottenere la riliquidazione della pensione e del trattamento di fine servizio, con applicazione dell’adeguamento contrattuale per il triennio 2019-2021 previsto dal D.P.R. n. 57/2022, oltre arretrati, interessi e spese.

Il Comando Generale dell’Arma riferisce di avere reso disponibili, tramite la piattaforma “Nuova Passweb”, i dati utili alla rideterminazione del provvedimento pensionistico e del trattamento di fine servizio, chiedendo la cessazione della materia del contendere. L’INPS eccepisce il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo sulla domanda relativa al trattamento di fine servizio e riferisce di avere già riliquidato il trattamento, con pagamento sulla rata di aprile 2025. Anche l’Istituto chiede la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione di giurisdizione. La domanda relativa al trattamento di fine servizio non rientra nella giurisdizione della Corte dei conti e va devoluta al giudice amministrativo. Sul punto il Collegio dichiara il difetto di giurisdizione.

Nel merito della domanda pensionistica, la questione concerne il diritto al ricalcolo della pensione per gli effetti dell’adeguamento contrattuale 2019-2021 ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 57/2022, intervenuto per le Forze militari, le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco in ragione degli adeguamenti economici all’indice dei prezzi al consumo armonizzato.

Il ricorrente, cessato dal servizio nel settembre 2021, rientrava pienamente nella previsione normativa dell’adeguamento per il triennio considerato. Il diritto è stato riconosciuto dalle amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza.

Su tale base la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere, in ragione di quanto attestato dal Comando e dall’INPS circa la riliquidazione nei termini indicati, l’adozione del provvedimento satisfattivo e il correlato pagamento del dovuto, con conseguimento del bene giuridico richiesto.

Quanto alle spese, il Collegio le compensa, tenuto conto dell’adozione del provvedimento di riliquidazione e della parziale soccombenza. Nulla per le spese di giudizio stante la gratuità del procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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