Natura pubblicistica dei Circoli della Marina Militare e danno da discredito (Corte dei Conti Sez. II App. n. 110 del 16.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
I Circoli ufficiali e sottufficiali della Marina Militare, in quanto organismi inseriti nell’amministrazione militare e deputati allo svolgimento di attività di protezione sociale e di benessere del personale, hanno natura pubblicistica e le relative controversie rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti. Il danno all’immagine della pubblica amministrazione perde rilievo il clamor fori quale elemento costitutivo, configurandosi quest’ultimo come fattore meramente amplificativo del pregiudizio. La presunzione del duplum di cui all’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, introdotta dall’art. 1, comma 62, legge n. 190/2012, ha natura sostanziale e non è applicabile ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, dovendosi in tal caso procedere a quantificazione equitativa.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per la Campania ha convenuto in giudizio un ufficiale della Marina Militare, già Presidente di un Circolo sottufficiali, per fatti di peculato militare commessi tra il febbraio 2011 e il gennaio 2014 nella gestione del Circolo. La condotta riguardava appropriazioni di somme, uso arbitrario di beni e utilizzazione di locali e servizi per finalità private.
Il giudice di primo grado ha accolto parzialmente la domanda, riconoscendo il danno diretto e applicando al danno non patrimoniale il criterio del duplum previsto dalla legge n. 190/2012, ritenuta di natura processuale e quindi applicabile anche ai fatti anteriori. Il convenuto ha proposto appello, deducendo il difetto di giurisdizione contabile, l’assenza di clamor fori e l’errata applicazione retroattiva della presunzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il motivo sulla giurisdizione. La sentenza penale irrevocabile di condanna per peculato militare, resa dalla Corte militare di appello, ha accertato la natura pubblicistica del Circolo, quale organismo del Ministero della Difesa. Tale accertamento, dotato di efficacia nel giudizio contabile ex art. 651 cod. proc. pen., preclude la tesi della natura privatistica del Circolo e del difetto di giurisdizione.
La Corte conferma la ricostruzione del primo giudice, che aveva inquadrato i Circoli tra gli organismi di protezione sociale previsti dal codice militare, finanziati da contributi ministeriali e da quote associative, con svolgimento di compiti istituzionali di benessere del personale. In tal senso sono richiamati il parere del Consiglio di Stato n. 1047/2023 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 711/2024, che hanno riconosciuto la natura pubblicistica dei servizi resi.
Quanto al danno non patrimoniale, il motivo è respinto. Il clamor fori non costituisce elemento essenziale della fattispecie, ma solo fattore di amplificazione del pregiudizio. Il danno da discredito deriva dalla condotta del dipendente infedele che compromette il rapporto di fiducia e affidamento nelle istituzioni, a prescindere dalla diffusione mediatica della vicenda.
È invece accolto il terzo motivo. La presunzione del duplum ha natura sostanziale e non processuale, come affermato dalle Sezioni di appello in un orientamento consolidato. Non è quindi applicabile ai fatti anteriori all’entrata in vigore della legge n. 190/2012, avvenuta il 28 novembre 2012. Poiché le condotte si sono prevalentemente verificate prima di tale data, il danno va quantificato equitativamente ex art. 1226 cod. civ., tenendo conto della reiterazione, della gravità dei fatti e della qualifica funzionale dell’autore. La Corte ridetermina il danno in euro 10.000,00, inclusa rivalutazione, oltre interessi al saggio legale.
Nota della Redazione
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