Riliquidazione pensione per arretrati ex art. 31 d.P.R. 761/79 (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 3 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulle sentenze giuslavoristiche che accertano il diritto all’indennità di equiparazione ex art. 31 d.P.R. n. 761/1979, nella misura spettante al dirigente amministrativo di primo livello del ruolo sanitario, produce un obbligo conformativo in capo alle amministrazioni datrici, tenute a trasmettere all’ente previdenziale i dati retributivi aggiornati e la scheda di ultimo miglio, a prescindere da specifiche istanze della parte vittoriosa. Ne deriva il diritto dell’interessato alla riliquidazione del trattamento di quiescenza parametrato sulla retribuzione così rideterminata, con decorrenza dalla data di collocamento in quiescenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria computati con il criterio dell’assorbimento. La domanda riconvenzionale proposta dall’Istituto previdenziale per ottenere la manleva delle amministrazioni è inammissibile se non preceduta, a pena di decadenza, dall’istanza di fissazione di nuova udienza ex art. 418 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 159 c.g.c.

Il Fatto

La ricorrente, già dipendente dell’Università degli Studi di Palermo e in servizio presso l’azienda ospedaliera universitaria, era stata equiparata alla categoria sanitaria con la sola indennità ex art. 31 d.P.R. n. 761/1979. Con sentenza del giudice del lavoro, confermata in appello, le era stato riconosciuto il diritto all’equiparazione economica al profilo di dirigente amministrativo di primo livello; una successiva pronuncia aveva condannato le amministrazioni al pagamento delle differenze retributive per il periodo 2009-2020.

Dopo il collocamento in quiescenza, la ricorrente ha chiesto alla Corte dei conti l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico calibrato sul trattamento economico riconosciuto in sede civile, contestando che l’INPS avesse assunto quale base di calcolo la retribuzione della categoria di inquadramento errata. Le amministrazioni si sono costituite eccependo l’avvenuto adempimento; l’INPS ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e ha proposto domanda riconvenzionale di manleva.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge le eccezioni di inammissibilità. Le diffide e il ricorso amministrativo inoltrati nel 2024 risultano atti sufficientemente analitici da sollecitare la rivisitazione del trattamento di quiescenza, valorizzando l’arretrato retributivo accertato dal giudice ordinario; il ricorso amministrativo, di là dal suo nomen iuris, integra valida istanza di avvio del procedimento di ricostituzione pensionistica. Quanto alle amministrazioni universitaria ed ospedaliera, il giudicato determina un obbligo conformativo di trasmissione dei dati, senza necessità di ulteriori istanze.

È esclusa la cessazione della materia del contendere, difettando le conclusioni convergenti di tutte le parti richieste dalla giurisprudenza di legittimità. Né sussiste carenza sopravvenuta di interesse: la nuova determinazione opera solo pro futuro e resta contestata nel suo ammontare, con conseguente residuo interesse alla decisione sulle differenze pregresse.

Il nucleo decisorio riguarda la correttezza del parametro di ultimo miglio. La Corte ricostruisce i flussi contabili tra i cedolini di dicembre 2023 e marzo 2024 e la deliberazione aziendale di esecuzione, enucleando l’arretrato effettivamente riferibile al periodo successivo al 20.06.2020. Il valore mensile di differenza indicato dall’amministrazione appare inferiore ai valori medi ricavabili dai medesimi prospetti. Il Decidente assume quindi il valore di euro 763,99 mensili, più favorevole dell’originaria quantificazione, e ne ordina l’interpolazione nella scheda di ultimo miglio, con ricaduta sulla maggiorazione di legge del 18%.

In accoglimento del ricorso, la Corte dichiara il diritto alla riliquidazione, rimettendo alla sede amministrativa l’attività conseguente, e condanna l’INPS al pagamento delle differenze tra i ratei corrisposti e quelli rideterminati, con decorrenza dalla data del collocamento in quiescenza. Gli accessori sono dovuti secondo il criterio dell’assorbimento, trovando il presupposto della valorizzazione pensionistica nell’accertamento giudiziale delle mansioni superiori.

È invece inammissibile la domanda riconvenzionale di manleva dell’INPS: l’art. 159 c.g.c., richiamando l’art. 418 cod. proc. civ., impone al convenuto l’istanza di fissazione di nuova udienza a pena di decadenza, rilevabile d’ufficio. Le spese seguono la soccombenza delle amministrazioni, condannate in solido, e sono compensate con l’INPS, che non ha potuto rideterminare il quantum in mancanza della comunicazione dei dati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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