Parere positivo sull’acquisizione di partecipazione per l’affidamento in house (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 288 del 18.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le deliberazioni di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria, diretta o indiretta, sono soggette al controllo della Corte dei conti, che ne verifica la conformità agli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 del d.lgs. n. 175/2016. Il giudizio positivo presuppone un’istruttoria che dia conto del vincolo tipologico e di quello finalistico, della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria dell’operazione, nonché dell’adeguatezza della motivazione. L’ente deve inoltre documentare il raffronto tra le possibili forme di gestione, il ricorso alla consultazione pubblica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il parere favorevole non esaurisce le ordinarie funzioni di controllo sulla gestione.
Il Fatto
Il Comune ha sottoposto alla Sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, la deliberazione consiliare con cui ha approvato l’acquisizione di una partecipazione in una società a capitale interamente pubblico e l’affidamento in house providing della gestione del servizio integrato di igiene ambientale per dieci anni.
La delibera è stata trasmessa unitamente alle relazioni redatte ai sensi degli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022, al piano economico finanziario asseverato, allo statuto societario, allo schema di contratto di servizio e al parere del revisore. Il Comune non risultava socio della società alla data della verifica.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricorda che il parametro del controllo consiste nella conformità dell’atto deliberativo agli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 del TUSP, secondo la lettura offerta dalle pronunce delle Sezioni riunite in sede di controllo del 2022. L’operazione in esame, preordinata all’acquisto di azioni di una società a totale partecipazione pubblica già esistente, risulta conforme al vincolo tipologico.
Quanto al vincolo finalistico, il Collegio rileva che la delibera e la relazione istruttoria riconducono il servizio di igiene urbana ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, con pagamento di una tariffa obbligatoria a carico dell’utente, e ne deducono il perseguimento di finalità istituzionali. La Sezione prende atto dell’assolvimento dell’onere motivazionale.
Sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, la Corte verifica che l’atto sia supportato da un’analisi di fattibilità approfondita. La relazione esamina i risultati delle gestioni in essere, i dati previsionali dei costi e degli investimenti, i proventi da tariffa, l’assetto patrimoniale, il personale, i mezzi e l’indebitamento della società. La comparazione con le altre forme di gestione si fonda sull’analisi S.W.O.T. e sui dati del catasto rifiuti, dalla quale emerge una preferenza motivata per il modello in house providing. L’esborso per l’acquisto della partecipazione è contenuto e l’offerta economica risulta inferiore al costo del precedente gestore.
La delibera dà conto del controllo analogo garantito dallo statuto, dell’assenza di partecipazioni in società con oggetto analogo, del parere del revisore e dello svolgimento della consultazione pubblica prima dell’adozione. La motivazione è giudicata sufficiente anche sul versante della compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato e del pacchetto SIEG.
Alla luce di tali elementi la Sezione esprime parere positivo, con riserva di ogni altra valutazione nell’esercizio delle ordinarie funzioni di controllo. Il Comune è tenuto a pubblicare la deliberazione sul proprio sito istituzionale entro cinque giorni dalla ricezione.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.