Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario per solo debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 139 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto è improcedibile quando il conto sia stato reso da un consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio cui sono addetti. Il debito di custodia, che impone la resa del conto, presuppone una gestione tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali e connessi movimenti di carico e scarico. La mera elencazione di beni inventariati, destinati all’uso abituale degli uffici, non integra gli estremi della gestione contabile.
Il Fatto
Il giudizio riguarda un conto giudiziale reso da un agente contabile per l’ufficio di polizia locale di un ente locale, relativamente all’esercizio finanziario 2024. Il conto è stato trasmesso come inventario dei beni mobili in dotazione.
Con relazione di irregolarità il magistrato relatore ha rilevato che la gestione non concerne beni per i quali sussista un debito di custodia, contenendo una generale elencazione di beni mobili iscritti nell’inventario. Il relatore ha concluso per la non qualificabilità dell’atto come conto giudiziale, richiamando precedenti contabili. Il contabile ha controdedotto con memoria, sostenendo l’insussistenza della propria qualifica di agente contabile e chiedendo la dichiarazione di improcedibilità del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione preliminare dell’ammissibilità e procedibilità del giudizio di conto, verificando se il soggetto che ha reso il conto rivesta la qualifica di agente contabile.
La Corte richiama l’art. 32 del R.D. n. 827/1924, che esclude la resa del conto giudiziale per chi ha in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, e l’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.
Il Collegio distingue il debito di custodia dal debito di vigilanza. Il primo connota il consegnatario incaricato di gestire un deposito o magazzino, alimentato da produzione o acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. Il secondo connota l’azione di mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e sulla gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato. Quando la giacenza ecceda la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento dell’unità si configura una vera gestione contabile, soggetta a resa del conto.
Nella fattispecie, i beni indicati negli elenchi sono in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino, secondo il mod. 24 del D.P.R. n. 194/1996. Lo stesso convenuto ha dichiarato di condividere i rilievi del magistrato istruttore.
Il Collegio conclude che grava sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, venendo meno i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale. Il giudizio è pertanto dichiarato improcedibile. Resta fermo l’obbligo dell’amministrazione di rendere il conto per i beni soggetti a effettivo rapporto di custodia. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato a questioni preliminari.
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Nota della Redazione
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