Improcedibile il ricorso contro l’ordine di demolizione dopo la domanda di sanatoria (TAR Lombardia n. 1893 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso l’ordine di demolizione di opere ritenute abusive deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more della definizione del giudizio, il ricorrente abbia presentato un’istanza di sanatoria avente ad oggetto le medesime opere. L’Amministrazione, in ipotesi di rigetto dell’istanza, è tenuta ad adottare un nuovo provvedimento sanzionatorio con fissazione di ulteriori termini, sicché l’interesse a ricorrere in relazione al provvedimento originario viene meno. La presentazione della domanda ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380 del 2001 determina, pertanto, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso, con conseguente definizione del giudizio in rito e compensazione delle spese.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di alcune unità immobiliari abitative facenti parte di un Condominio sito in Milano, hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune di Milano ha ordinato la rimozione di un terrazzamento ritenuto abusivo, realizzato in adiacenza a una delle unità immobiliari di loro proprietà.
Nel giudizio si sono costituiti il Comune di Milano e la società proprietaria di una autorimessa confinante, interessata alla rimozione del manufatto. Con l’ordinanza n. 188 dell’11 febbraio 2025 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare. In prossimità dell’udienza di merito i ricorrenti e il Comune hanno depositato una istanza congiunta di rinvio, in ragione della presentazione, da parte dei ricorrenti, di una domanda di sanatoria non ancora definita. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 26 marzo 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la sopravvenuta improcedibilità del ricorso. La questione posta dal giudizio non attiene più al merito dell’ordine di demolizione, ma agli effetti che la presentazione della domanda di sanatoria produce sull’interesse a ricorrere.
Il Tribunale aderisce a un orientamento consolidato, richiamato anche dalla Sez. IV n. 3094 dell’11 novembre 2024 e dalla Cons. Stato, sez. V, n. 7203 del 22 agosto 2024, secondo cui il ricorso proposto contro l’ordine di demolizione è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando l’istante abbia presentato, nelle more del giudizio, una istanza di sanatoria relativa alle stesse opere.
La ragione della soluzione risiede nell’assetto degli interessi che si determina a seguito della domanda di sanatoria. L’Amministrazione, in ipotesi di rigetto dell’istanza, dovrà comunque adottare un nuovo provvedimento sanzionatorio, con fissazione di ulteriori termini per ottemperarvi. Il nuovo titolo, superando quello oggetto dell’originaria impugnativa, determina il venir meno dell’interesse a ricorrere in relazione a quest’ultimo.
Nel caso di specie la sanatoria è stata richiesta per difformità parziali ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, introdotto dalla legge n. 105 del 2024 di conversione del decreto-legge n. 69 del 2024, cd. “Salva-casa”. Il Collegio richiama altresì la T.A.R. Campania Salerno, sez. II, n. 340 del 18 febbraio 2026.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile. L’esito della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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