Riliquidazione pensione per aumenti contrattuali e onere del datore pubblico (Corte dei Conti Sez. giur. Trento n. 29 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del pensionato alla riliquidazione del trattamento di anzianità in ragione degli incrementi retributivi riconosciuti dal d.P.R. n. 57/2022 non viene meno per il fatto che l’amministrazione datrice di lavoro non abbia trasmesso all’INPS i dati contabili necessari al ricalcolo. Nel giudizio pensionistico contabile il giudice accerta e dichiara il diritto sostanziale e condanna l’amministrazione competente a porre in essere tutti gli atti amministrativi necessari perché l’Istituto previdenziale proceda alla riliquidazione. La mancata trasmissione dei dati retributivi aggiornati integra un inadempimento dell’amministrazione, che giustifica la condanna alle spese di lite. La pretesa relativa all’aliquota di rendimento del 2,44% e agli aumenti perequativi, già soddisfatta in via amministrativa nel corso del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere su tale domanda.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato, in pensione dal 1° giugno 2019 con trattamento di anzianità liquidato con il sistema misto, ha convenuto in giudizio l’INPS e il Ministero dell’Interno davanti alla Corte dei conti. Ha chiesto la riliquidazione della pensione sotto due profili: il ricalcolo delle retribuzioni pensionabili e del montante contributivo, alle scadenze del 01/01/2020 e del 01/01/2021, in applicazione dei miglioramenti stipendiali disposti dal d.P.R. n. 57/2022 per il triennio 2019-2021; e l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 2,44% per ciascun anno di contribuzione maturato sino al 31/12/1995, ai sensi dell’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021, oltre agli aumenti perequativi.
L’INPS si è costituito chiedendo la cessazione della materia del contendere, avendo nel frattempo applicato l’aliquota del 2,44% con provvedimento dell’8 aprile 2024 e corrisposto gli arretrati; quanto agli aumenti contrattuali, ha rappresentato di attendere i dati dal Commissariato del Governo per la Provincia di Trento. Il Ministero dell’Interno ha eccepito di non svolgere più, dal 2005, funzioni di ente previdenziale, competendo all’INPS la definizione delle pratiche. Il ricorrente si è opposto alla cessazione, contestando l’incompletezza del ricalcolo.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile esamina separatamente le due domande. Quanto alla prima, rileva che l’INPS ha adeguato il trattamento pensionistico applicando l’aliquota del 2,44% ai sensi dell’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021 e ha chiarito, con le note autorizzate del 31 ottobre 2024, i criteri di calcolo degli aumenti perequativi, criterio ritenuto valido dalla stessa parte ricorrente nella memoria dell’11 novembre 2024. Su tale profilo la pretesa può dunque ritenersi soddisfatta e va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Diversa è la sorte della seconda domanda, relativa agli aumenti retributivi del d.P.R. n. 57/2022. Il Ministero dell’Interno non ha contestato la spettanza del diritto, ma non ha provveduto alla riliquidazione del trattamento retributivo, non ha comunicato aggiornamenti sullo stato del procedimento e non risulta che il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento abbia trasmesso all’INPS i dati contabili necessari al ricalcolo.
La Corte sottolinea che la definizione delle pratiche pensionistiche compete all’INPS, mentre all’amministrazione di appartenenza residua il ruolo di datore di lavoro, tenuto a fornire i dati retributivi aggiornati. L’inerzia nella trasmissione di tali dati non può pregiudicare il diritto del pensionato. La domanda va pertanto accolta, con accertamento e dichiarazione del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico tenuto conto degli incrementi retributivi.
La Corte condanna quindi il Ministero dell’Interno e, per esso, il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento a porre in essere ogni atto amministrativo di competenza per consentire all’INPS la riliquidazione. Le spese di lite sono compensate tra ricorrente e INPS e poste a carico del solo Ministero, in quanto è risultato accertato che l’adeguamento retributivo, richiesto sia in via stragiudiziale sia in giudizio, non è stato riconosciuto né sono stati trasmessi i dati contabili. Le spese sono liquidate in euro 1.000,00, oltre al 15% per spese generali, al contributo previdenziale forense e all’IVA, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali ex art. 10 legge n. 533/1973.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.