Definizione agevolata per pagamento integrale prima dell’udienza (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 227 del 27.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato per la definizione alternativa del giudizio di responsabilità contabile, il pagamento integrale della somma determinata dal decreto presidenziale, documentato prima dell’udienza di discussione, impone la definizione del giudizio ai sensi di legge. Le parti possono concordare l’esito processuale e il giudice non ha ragione di disattendere le concordi conclusioni quando il versamento sia documentato e tempestivo. La definizione consegue al pagamento, non a una valutazione di merito sulla responsabilità, e comporta la condanna del convenuto alle sole spese di giudizio.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per la Puglia ha citato in giudizio una dipendente della Regione, in servizio presso una struttura periferica, per sentirla condannare al risarcimento del danno subito dall’amministrazione per una condotta di falsa attestazione di presenze in ufficio.

La convenuta, costituendosi, ha chiesto di essere ammessa al rito abbreviato per la definizione alternativa del giudizio. Il Procuratore regionale ha espresso parere favorevole. Con decreto presidenziale n. 12/2024 la proposta istanza è stata accolta e la somma dovuta è stata determinata in 2.283,46. La convenuta ha poi depositato copia della reversale di incasso quietanzata n. 98016 del 27 settembre 2024, relativa al versamento della stessa somma. Alla camera di consiglio le parti hanno chiesto che il giudizio fosse definito ai sensi di legge.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta una questione essenzialmente processuale: quali effetti produce, sul giudizio di responsabilità contabile definito con rito abbreviato, il pagamento integrale della somma fissata dal decreto presidenziale, intervenuto prima dell’udienza.

La Sezione rileva che il versamento è stato documentato attraverso la reversale quietanzata e che è stato tempestivo, perché effettuato in esecuzione del decreto n. 12/2024 e portato a conoscenza del giudice prima della camera di consiglio. Il pagamento, quindi, non è contestato e risulta provato dal deposito della documentazione contabile.

Su questa base il Collegio dichiara di non avere motivi per disattendere le concordi conclusioni formulate dalle parti, che avevano chiesto la definizione del giudizio ai sensi di legge. L’accordo processuale non è però l’elemento decisivo: la Corte lo richiama insieme al dato oggettivo del versamento, che ne costituisce il presupposto.

La definizione del giudizio consegue, pertanto, all’integrale pagamento della somma determinata in sede di rito abbreviato, con contestuale condanna della convenuta al pagamento delle spese di giudizio, liquidate dalla segreteria con nota in calce. Sul punto la motivazione non si sofferma: la condanna alle spese segue come effetto della definizione, non come autonomo accertamento di responsabilità.

La pronuncia non contiene alcuna statuizione sul merito della pretesa risarcitoria né sulla condotta contestata. Il giudice si limita a prendere atto dell’adempimento e a chiudere il processo con la formula richiamata dalle parti, lasciando ferma la sola regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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