Improcedibile il ricorso pensionistico non notificato all’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 38 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza all’Amministrazione intimata determina l’improcedibilità dell’atto introduttivo. Il principio, elaborato dalla Corte di cassazione in materia di giudizio del lavoro, è applicabile al processo pensionistico, poiché entrambi i giudizi si introducono con ricorso e presentano la scissione tra la fase di editio actionis e la fase di vocatio in ius. L’improcedibilità è esclusa solo quando la costituzione dell’Amministrazione intimata valga a sanare il vizio della notifica.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito la Sezione giurisdizionale per la Puglia chiedendo il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità. L’I.N.P.S., intimato, non si è costituito in giudizio e nessuno è comparso all’udienza.

Il giudizio giunge alla decisione monocratica dopo che il ricorrente non ha depositato la prova dell’avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza all’Amministrazione intimata. La questione centrale diventa quindi la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio.

La Motivazione della Corte

Il giudice rileva che il ricorrente non ha provveduto a depositare in giudizio la prova dell’avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza all’I.N.P.S.. L’Amministrazione, dal canto suo, non si è costituita.

Il Collegio richiama l’orientamento della Corte di cassazione espresso in materia di giudizio del lavoro, secondo cui, in caso di mancata notifica, l’atto introduttivo è improcedibile. Il riferimento è alla Cassazione sez. lav. ord. n. 2005/2015.

Tale indirizzo viene ritenuto applicabile al giudizio pensionistico. La Corte sottolinea che si tratta di giudizi entrambi proponibili con ricorso e incentrati sulla scissione tra la fase di editio actionis e la fase di vocatio in ius.

Ne deriva che, in assenza di una costituzione “sanante” dell’Amministrazione intimata, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Il giudice non ravvisa i presupposti per provvedere sulle spese, che restano compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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