Nessun obbligo di rendiconto per beni in uso con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 102 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale è obbligato alla resa del conto giudiziale solo quando sia investito di un effettivo debito di custodia, da individuarsi esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali e conseguente obbligo restitutorio. Il mero debito di vigilanza sui beni dati in uso alle articolazioni funzionali dell’ente configura, al contrario, una posizione di agente amministrativo, non soggetta all’obbligo di resa del conto giudiziale. Ne deriva che, in assenza di un vero deposito o magazzino, il giudizio di conto è improcedibile, con restituzione degli atti all’Amministrazione.

Il Fatto

La vicenda origina da un giudizio di conto iscritto nei confronti di un dipendente di un Comune, chiamato a rispondere in qualità di consegnatario di beni mobili dell’ente relativamente all’esercizio finanziario 2020. Il conto giudiziale era stato presentato dall’agente con riferimento a un presunto debito di custodia sui beni medesimi.

Nella relazione istruttoria il Magistrato Istruttore aveva dubitato della qualificazione di consegnatario per debito di custodia, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale, con conclusioni depositate il 27.06.2025, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’Amministrazione comunale.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica attiene alla distinzione tra consegnatari di beni mobili per debito di custodia, qualificabili agenti contabili e obbligati alla resa del conto giudiziale, e consegnatari per debito di vigilanza, qualificabili agenti amministrativi e non obbligati alla medesima resa. La Corte individua l’elemento discriminante nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”.

Secondo il Collegio, solo la gestione con esistenze iniziali e rimanenze finali determina, attraverso i movimenti in carico e scarico, un incremento o un decremento degli oggetti ricevuti in consegna, con la configurazione di un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito. L’obbligo della resa del conto, anche negli enti locali, non può quindi prescindere dall’identificazione soggettiva ed oggettiva di un effettivo debito di custodia, che investe soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente.

La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura invece in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e sulla gestione delle scorte operative assegnate all’Ufficio. La Corte richiama la consolidata giurisprudenza contabile sul punto.

Nel caso concreto il Collegio rileva la natura eterogenea dei beni, anche a carattere durevole, e l’assenza di una tipica gestione di “cassa” o di “magazzino”. Il conto si sostanzia in una mera elencazione ricognitiva dello stato patrimoniale del Comune. Manca dunque l’obbligo di resa del conto giudiziale, configurandosi unicamente un obbligo di vigilanza: il giudizio viene dichiarato improcedibile, con restituzione del conto all’Amministrazione e nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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