Riliquidazione pensione in giudizio e cessazione materia contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 79 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico da parte dell’INPS, con integrale soddisfacimento del diritto azionato dal ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere, quale fattispecie di estinzione del processo diversa dalla rinunzia agli atti. Tale esito processuale presuppone che il fatto nuovo, successivo alla proposizione della domanda, elimini integralmente l’oggetto della lite e sia ritualmente acquisito al processo o concordemente ammesso dalle parti. Allorché l’Istituto previdenziale provveda solo dopo la notifica del ricorso, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna alle spese di lite, da liquidare secondo il principio della soccombenza virtuale. La disciplina dell’istituto, pur non espressamente prevista dal codice di giustizia contabile, trova piena applicazione per elaborazione giurisprudenziale in tutti i giudizi devoluti alla giurisdizione contabile.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente di un’amministrazione comunale, aveva ottenuto dall’INPS la concessione provvisoria di un trattamento pensionistico anticipato. Ritenendo che le retribuzioni prese a riferimento per il calcolo fossero errate, presentava dapprima istanza di riliquidazione e, di seguito, ricorso amministrativo rimasto senza riscontro. Adiva quindi la Corte dei conti chiedendo l’accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento a decorrere dal collocamento in quiescenza, con condanna dell’Istituto al pagamento delle differenze economiche, oltre rivalutazione e interessi.
Costituitosi il contraddittorio, il giudice disponeva con due successive ordinanze istruttorie l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’amministrazione datoriale e l’acquisizione di informazioni e documenti. Solo a seguito di tali adempimenti l’INPS provvedeva alla sistemazione del conto assicurativo e alla riliquidazione della pensione, con pagamento degli arretrati.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che entrambe le parti concordano sul fatto che l’amministrazione resistente ha provveduto a riliquidare la pensione in adesione alla domanda introduttiva. Il thema decidendum è pertanto venuto meno per sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Il giudice ricostruisce la natura dell’istituto. La cessazione della materia del contendere è espressamente disciplinata solo in alcuni settori dell’ordinamento, segnatamente dall’art. 95 d.lgs. n. 175 del 2024 per la giustizia tributaria e dall’art. 34 d.lgs. n. 104 del 2010 per il processo amministrativo, contesti nei quali la lite si sostanzia prevalentemente nell’impugnativa di un provvedimento autoritativo, la cui rimozione in autotutela fa venir meno l’oggetto del contendere.
Pur non essendo disciplinata dal codice di giustizia contabile né dal codice di procedura civile, tale fattispecie ha trovato piena applicazione, per elaborazione giurisprudenziale, in tutti i giudizi in cui si esercita la giurisdizione della Corte dei conti, nonché nei giudizi civili. Essa si distingue dalle altre cause di estinzione, come la rinunzia agli atti, e si verifica per sopravvenuta soddisfazione del diritto esercitato, quando il fatto nuovo che elimina integralmente la materia della lite è successivo alla proposizione della domanda ed è ritualmente acquisito al processo ovvero concordemente ammesso dalle parti. Sul punto la Corte richiama Cass. civ. n. 7871/2019 e Cass. civ. n. 22446/2016.
Nel caso concreto, la riliquidazione e il successivo pagamento delle differenze sui ratei arretrati sono stati ritenuti dal ricorrente pienamente satisfattivi. Ne consegue l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, poiché l’Istituto ha riliquidato la pensione solo dopo la notifica del ricorso, la Corte applica il principio della soccombenza virtuale e condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 600,00, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in ragione del principio di gratuità del giudizio pensionistico previsto dall’art. 10 legge n. 533/1973.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.