Interessi legali e rivalutazione su ratei pensionistici di guerra in ottemperanza (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 80 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza di un giudicato pensionistico contabile, il giudice ha il potere di integrare il giudicato medesimo, esercitando anche un potere di natura cognitoria, per riconoscere gli accessori del credito pensionistico non esplicitamente statuiti nella sentenza di condanna. Il diritto agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sui ratei pensionistici liquidati con ritardo costituisce componente essenziale del credito, legata da automatismo giuridico, riconoscibile d’ufficio ai sensi dell’art. 429, co. 3, cod. proc. civ., applicabile ai giudizi pensionistici contabili. Per i ratei maturati prima del 10 agosto 2000 spettano i soli interessi legali, decorrenti dalla maturazione di ciascun rateo, salva la prova del maggior danno; per il periodo successivo opera il cumulo parziale tra interessi e rivalutazione.
Il Fatto
I ricorrenti, eredi della vedova di un militare, hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 269/2016 della Sezione giurisdizionale per la Sicilia, con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze era stato condannato alla liquidazione dei ratei del trattamento pensionistico di guerra di cui alla tabella G del d.P.R. n. 915/1978, con decorrenza dalla domanda amministrativa e sino al decesso dell’avente diritto.
L’Amministrazione aveva eseguito la sentenza versando la sola somma di euro 510,00, senza corrispondere interessi legali e rivalutazione monetaria. I ricorrenti hanno quindi agito per ottenere la condanna al pagamento degli accessori, quantificati in via peritale, deducendo la natura cognitoria del giudizio di ottemperanza e la necessità di integrare il giudicato. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per precedente giudicato e per inadeguatezza dello strumento, contestando nel merito la quantificazione dei ratei e degli accessori.
La Motivazione della Corte
Il giudizio di ottemperanza pensionistica, disciplinato dagli artt. 217 e 218 c.g.c., è finalizzato a verificare l’esatto adempimento dell’Amministrazione rispetto al giudicato, per assicurare concretamente alla parte l’utilità riconosciuta nella fase di cognizione. Richiamando la giurisprudenza contabile, il giudice afferma che l’ottemperanza può dar luogo a un giudicato a formazione progressiva, estendendo la propria cognizione alle questioni relative all’esatta ottemperanza in un’ottica di effettività della tutela.
Sul piano preliminare, la Corte disattende l’eccezione di giudicato fondata sulla sentenza n. 1006/2021: quella pronuncia aveva definito un precedente ricorso con decisione in rito, senza alcuno scrutinio di merito, per cui sulle questioni di merito non si è formato alcun giudicato. Parimenti è disattesa l’eccezione di inammissibilità relativa alla domanda di accessori, trattandosi di questione di merito e non di rito.
Nel merito, la Corte scrive che il giudice dell’ottemperanza deve interpretare il giudicato, accertare il comportamento tenuto dalla P.A. e valutarne la conformità. La sentenza n. 269/2016 non contiene alcuna statuizione esplicita su interessi e rivalutazione, né tale domanda era stata formulata in origine. Tuttavia, l’art. 10, co. 2, della legge n. 205/2000, allora vigente e ora trasposto nell’art. 167, co. 3, c.g.c., richiama l’art. 429, co. 3, cod. proc. civ., che riconosce il principio dell’automatica rivalutazione dei crediti pensionistici. Le Sezioni Riunite n. 10/2002/QM e n. 6/2008/QM hanno affermato che gli accessori sono legati da automatismo giuridico al credito, attribuibili d’ufficio, con decorrenza dalla maturazione del diritto; per i ratei scaduti prima del 10 agosto 2000 spettano i soli interessi legali, salva la prova del maggior danno, mentre per il periodo successivo opera il cumulo parziale.
La Corte ritiene quindi corretta la quantificazione dei ratei operata dal MEF sul capitale, mentre sono errate le modalità di calcolo degli accessori prospettate da entrambe le parti: i ricorrenti applicano il cumulo integrale con tasso fisso, il MEF fa decorrere gli accessori dal provvedimento di rigetto anziché dalla maturazione dei ratei. Il giudice contabile, avendo giurisdizione sul rapporto sostanziale, può integrare il giudicato e condannare l’Amministrazione al pagamento degli accessori. Il ricorso è pertanto accolto parzialmente: il MEF deve corrispondere gli interessi legali dalla scadenza di ciascun rateo sino al 1° aprile 2016, e su tale somma maggiorata gli interessi e la rivalutazione ex art. 167, co. 3, c.g.c. fino al 13.07.2017. Assegnato termine di 90 giorni, con nomina del commissario ad acta in caso di inerzia. Spese compensate.
Nota della Redazione
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