Conto giudiziale compilato d’ufficio e discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 142 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto si conclude con l’approvazione del conto e il discarico dell’agente contabile anche quando l’istruttoria non consenta di accertare l’effettivo carico dello stesso. La compilazione d’ufficio del conto non presentato e la mancata sottoscrizione da parte dell’agente non ne impediscono l’approvazione, una volta che l’amministrazione abbia dato esecuzione all’obbligo di invitare l’agente a riconoscere e sottoscrivere il conto ai sensi dell’art. 614, comma 1, lett. b), del r.d. 23 maggio 1924, n. 827. L’impossibilità oggettiva di ricostruire il carico, per indisponibilità dei dati sui pernottamenti, non si traduce in un addebito a carico dell’agente, mancando la prova di una riscossione non versata.

Il Fatto

Il Capo Area risorse finanziarie di un Comune ha depositato presso la Sezione giurisdizionale il conto giudiziale relativo all’imposta di soggiorno a carico dei clienti di una struttura ricettiva, per l’esercizio 2019. Il conto è stato compilato d’ufficio e sottoscritto dall’ente, poiché l’agente contabile non vi aveva provveduto, ed è stato depositato oltre il termine dell’art. 139 del codice della giustizia contabile. Il conto, definito “a zero”, non evidenziava somme riscosse né versate e non recava la firma dell’agente.

Il Magistrato relatore ne ha chiesto l’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. a), del codice della giustizia contabile. La Procura regionale ha rilevato che l’ente non aveva invitato l’agente a riconoscere e sottoscrivere il conto con atto dell’ufficiale giudiziario, e che i riscontri comunali provavano solo l’assenza di versamenti, non l’assenza di riscossioni. Con ordinanza n. 46 del 13 giugno 2025 la Corte ha rimesso gli atti al Magistrato istruttore per completare l’istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il supplemento istruttorio ha acclarato l’impossibilità di accertare il carico del conto. L’ente ha comunicato di non avere accesso diretto ai dati sui pernottamenti anteriori al 2020; la Questura ha riferito di poter risalire solo agli ultimi cinque anni. Non è dunque ricostruibile, con i dati disponibili, l’ammontare dell’imposta che l’agente avrebbe dovuto riscuotere nel 2019.

La Corte ha verificato che, nelle more, è stata data esecuzione all’art. 614, comma 1, lett. b), del r.d. n. 827 del 1924. L’ente ha notificato all’agente un sollecito a riconoscere e sottoscrivere il conto, tramite portale. L’agente si è reso disponibile a sottoscriverlo, sia pure tardivamente, ma la procedura era già conclusa e il conto approvato e depositato; lo stesso gli è stato trasmesso per consentirgli di riconoscerlo e sottoscriverlo.

Secondo la Corte, l’adempimento dell’obbligo di sollecitazione ha favorito l’assunzione di responsabilità dell’agente rispetto ai dati esposti nel conto. L’irregolarità procedimentale inizialmente rilevata dalla Procura risulta così superata.

In adesione alle conclusioni della Procura regionale, il Collegio ha ritenuto di poter approvare il conto e disporre il discarico dell’agente contabile. La mancanza di prova di una riscossione non versata esclude qualsiasi addebito. Non è luogo a pronuncia sulle spese. La decisione è stata assunta in camera di consiglio e depositata in Segreteria il 18 novembre 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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