Riliquidazione della pensione per errore di fatto e non di diritto (Corte dei Conti Sez. III App. n. 135 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riliquidazione del trattamento pensionistico, l’errore commesso dall’Istituto previdenziale integra l’ipotesi dell’art. 205, lettera b), del d.P.R. n. 1092/1973, e non quella dell’art. 204, quando non investe l’interpretazione della norma applicabile, ma l’impostazione della procedura di calcolo. L’errata adozione del sistema retributivo in luogo di quello contributivo, in una domanda di pensione in totalizzazione, costituisce errore di fatto riconducibile a mera svista, essendo la disciplina applicabile chiara e non bisognevole di specifica attività di ermeneusi. Ne consegue la legittimità del provvedimento di riliquidazione adottato dall’Istituto per correggere il risultato originario, con conseguente rigetto della domanda di ripristino del trattamento più favorevole.

Il Fatto

L’appellante aveva ottenuto la liquidazione della pensione in totalizzazione con il sistema retributivo. Con provvedimento dell’agosto 2018 l’INPS aveva riliquidato il trattamento applicando il sistema contributivo.

La pensionata ha impugnato la riliquidazione davanti alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, sostenendo la carenza del potere dell’Istituto di modificare il trattamento, ai sensi degli artt. 204 e 205 del d.P.R. n. 1092/1973. Il ricorso è stato rigettato, con qualificazione della fattispecie nella lettera b) dell’art. 205. Ha proposto appello, deducendo la violazione degli artt. 203 e 204 del d.P.R. n. 1092/1973 e la riconducibilità dell’errore alla disposizione di legge, con conseguente insindacabilità della liquidazione originaria.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al Collegio riguarda la riconduzione dell’errore commesso dall’Istituto alla categoria dell’errore di diritto oppure a quella dell’errore di fatto. Da tale qualificazione dipende il potere dell’INPS di procedere autonomamente alla riliquidazione del trattamento.

L’appellante sostiene che l’Istituto abbia applicato il sistema retributivo in luogo di quello contributivo previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 42/2006 per le pensioni in totalizzazione, con ciò realizzando un’errata ricognizione della norma regolatrice. Secondo questa prospettazione, l’errore ricadrebbe sull’interpretazione della legge e non consentirebbe la correzione prevista dall’art. 205.

La Corte ricostruisce l’accaduto sulla base della relazione dell’ufficio amministrativo. Al momento del calcolo, non è stata inserita l’opzione per il sistema contributivo, lasciando nel programma l’impostazione di default corrispondente al sistema retributivo. L’errore non ha dunque investito la norma, ma la procedura di calcolo.

Il Collegio rileva che l’Istituto non ha liquidato la pensione nell’erronea convinzione che il criterio retributivo fosse quello stabilito dall’art. 4 del d.lgs. n. 42/2006. Era ben chiaro che il trattamento in regime di totalizzazione andava determinato con il sistema contributivo. La divergenza tra risultato e regola è dipesa da una mera svista nella impostazione del programma.

La disciplina applicabile, osserva la Corte, non richiede una specifica attività di ermeneusi per essere applicata. All’errore di fatto consegue la riconduzione della fattispecie alla lettera b) dell’art. 205 del d.P.R. n. 1092/1973 e la legittimità della riliquidazione. L’appello è pertanto rigettato, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell’appellante alle spese, liquidate in euro 1.000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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