Inammissibile la richiesta di parere sulla costituzione di una CER associativa (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 85 del 30.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo demandato alla Corte dei conti dall’art. 5, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016 presuppone che l’atto deliberativo dell’amministrazione abbia ad oggetto la costituzione di una società o l’acquisizione, diretta o indiretta, di una partecipazione societaria. La nozione di società rilevante è quella di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del Codice civile, compresi gli organismi con oggetto sociale consortile ex art. 2615-ter cod. civ., come definita dall’art. 2, comma 1, lett. l), del T.U.S.P. Ne consegue che la richiesta di parere relativa alla costituzione di un’associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 36 cod. civ., priva di natura societaria, è inammissibile sotto il profilo oggettivo, restando estranea al perimetro applicativo della disciplina. La declaratoria di inammissibilità non esaurisce tuttavia i poteri dell’organo di controllo, che può ricondurre l’operazione ad altre forme di verifica.
Il Fatto
Il Comune di Fiorenzuola D’Arda ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna la deliberazione consiliare con cui ha approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica e gli schemi di atto costitutivo e statuto di una Comunità Energetica Rinnovabile, promossa in attuazione di un bando regionale. L’ente ha qualificato l’iniziativa come adesione a un’associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 36 cod. civ., di natura non commerciale, richiamando l’art. 119, comma 16-bis, del D.L. n. 34/2020 e l’art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017.
La richiesta è stata formulata ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del T.U.S.P., per ottenere il pronunciamento della Corte in ordine alla conformità dell’atto ai parametri ivi richiamati. Il quesito sottoposto al Collegio attiene, in via preliminare, all’astratta riconducibilità dell’operazione al perimetro del controllo.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal quadro normativo delineato dall’art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, come novellato dall’art. 11, comma 1, lett. a), della L. n. 118/2022. Il comma 3 impone all’amministrazione di inviare l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti, che delibera entro sessanta giorni sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 e agli artt. 4, 7 e 8.
Il Collegio richiama la delibera delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, che ha qualificato la funzione come peculiare attività di controllo e ne ha individuato la ratio nell’esigenza di scrutinare i presupposti giuridici ed economici della scelta prima della sua attuazione. Viene ribadito che il pronunciamento assume forma di parere, superabile dall’amministrazione solo con motivazione rafforzata e adeguata pubblicità.
Il nodo decisivo è quello dell’ammissibilità oggettiva. L’art. 2, comma 1, lett. l), del T.U.S.P. definisce società gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del Codice civile, anche con oggetto sociale consortile ex art. 2615-ter cod. civ. La Sezione verifica che la deliberazione di acquisizione o costituzione debba necessariamente riguardare un organismo così qualificato.
Dal tenore dello statuto, dell’atto costitutivo e della delibera consiliare emerge che l’operazione concerne l’adesione a un’associazione non riconosciuta ex art. 36 cod. civ., dunque un ente estraneo al titolo V del libro V. La natura giuridica del costituendo organismo è espressamente indicata negli atti trasmessi. Il Collegio richiama in tal senso l’orientamento della Sezione regionale di controllo per il Lazio, che ha escluso l’applicabilità della disciplina in ipotesi di adesione a un’associazione senza scopo di lucro ex artt. 14 e 36 cod. civ.
La Sezione dichiara pertanto inammissibile la richiesta sotto il profilo oggettivo e non procede all’esame nel merito dei parametri economico-finanziari. Preciso, infine, che la declaratoria non sottrae alla Corte il potere di controllo sull’operazione, che può essere ricondotta alle altre forme di verifica del sistema integrato dei controlli intestati alla magistratura contabile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.