Trattenuta pensionistica priva di titolo: onere probatorio a carico dell’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 66 del 08.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La trattenuta applicata su una pensione in assenza di un titolo idoneo a giustificarla è indebita e va restituita all’avente diritto o ai suoi eredi. Grava sull’INPS, quale accipiens detentore delle somme, l’onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto alla ritenuta e il riversamento al terzo creditore. Ove tale prova manchi, la pretesa restitutoria va proposta contro lo stesso INPS, con decorrenza degli interessi legali o della rivalutazione monetaria dalla data di effettuazione di ciascuna trattenuta sino all’effettivo soddisfo. Il termine di prescrizione applicabile è quello decennale.

Il Fatto

Gli eredi di un ex dipendente ferroviario collocato a riposo hanno riproposto davanti alla Sezione giurisdizionale regionale per la Campania un giudizio originariamente incardinato dinanzi al giudice ordinario, che con sentenza aveva declinato la giurisdizione in favore della Corte dei conti. Oggetto della domanda è una trattenuta mensile di circa 148 euro, inizialmente circoscritta dall’INPDAP al periodo tra il luglio 2001 e il febbraio 2002 e poi proseguita ininterrottamente.

Gli eredi hanno dedotto che nessuna motivazione era stata mai offerta dall’INPDAP prima e dall’INPS poi in ordine all’applicazione e alla perpetuazione di quella ritenuta, e ne hanno domandato la restituzione per l’arco temporale dal 1° marzo 2002 fino alla data di morte del dante causa. L’INPS, costituendosi, ha eccepito la prescrizione decennale e ha addotto l’omesso rinvenimento del fascicolo INPDAP, individuando la fonte della trattenuta in una delibera dell’ex datore di lavoro.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha rilevato che, nonostante la produzione documentale disposta in esecuzione dell’ordinanza istruttoria, restano frammentari i dati sostanziali concernenti l’indebito all’origine della trattenuta. La delibera n. 12 del 17 gennaio 2000 dell’ex datrice di lavoro, richiamata dall’INPS, non enuncia alcuna trattenuta sulla pensione; la nota INPDAP del 18 giugno 2001 comunicava soltanto l’applicazione della ritenuta per i mesi da luglio 2001 a febbraio 2002.

Dai cedolini pensionistici emerge invece che la trattenuta è proseguita, con la denominazione di recupero cautelativo, ininterrottamente dal marzo 2002 fino al marzo 2021, nella misura di 148 euro fino all’ottobre 2002 e di 148,18 euro a partire dal mese successivo, con importo duplicato in coincidenza con la tredicesima mensilità. È pacifico che la ritenuta non rifletteva un credito vantato dall’INPS o dal suo dante causa nei confronti del pensionato.

Da ciò la Corte ha tratto la conseguenza che l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla trattenuta grava sull’accipiens, in consonanza con il precedente di legittimità richiamato dallo stesso resistente (Cass. n. 18046/2010). L’INPS non ha dimostrato il riversamento ad alcun terzo creditore, sicché la pretesa restitutoria è stata ritenuta correttamente proposta contro lo stesso INPS, detentore delle somme.

Quanto alla prescrizione, il resistente ha riconosciuto l’applicabilità del termine decennale, che la parte ricorrente ha dimostrato di aver utilmente interrotto con due atti pervenuti all’INPDAP e con un ulteriore atto pervenuto all’INPS nel novembre 2019. La Corte ha quindi condannato l’INPS alla restituzione delle somme trattenute dal marzo 2002 al marzo 2021, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria, e al pagamento delle spese di lite, distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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