Riliquidazione della pensione per incrementi CCNL e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 208 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, l’avvenuto pagamento degli arretrati e della prestazione rideterminata nel corso del processo, in assenza di contestazione della parte ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere. Il giudice contabile, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, riconosce le spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari quando la soddisfazione del diritto è intervenuta dopo la proposizione del ricorso. La richiesta di estromissione del datore di lavoro pubblico va respinta quando l’ente previdenziale abbia dedotto che il ritardo nell’adeguamento è dipeso dalla mancata trasmissione dei dati contributivi da parte del medesimo datore.
Il Fatto
La ricorrente, già dipendente del Comune di Napoli, agiva in riassunzione davanti alla Corte dei conti dopo che il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 2555 del 17.06.2020, aveva dichiarato la giurisdizione contabile sulla domanda relativa alla misura del trattamento pensionistico.
La domanda aveva ad oggetto la riliquidazione della pensione in forza degli incrementi stipendiali previsti dal CCNL del 21 maggio 2018, corrisposti come arretrati nel giugno 2018 ma non recepiti nel calcolo del rateo. L’INPS deduceva di non aver ricevuto alcun provvedimento di riliquidazione dall’amministrazione di appartenenza; il Comune chiedeva in via preliminare l’estromissione dal giudizio.
La Motivazione della Corte
Il giudizio ha ad oggetto il diritto alla rideterminazione della pensione con pagamento degli arretrati conseguente alla percezione degli incrementi stipendiali derivanti dal rinnovo contrattuale. La Corte respinge la richiesta di estromissione del Comune, poiché nelle difese dell’INPS si era dedotto che il mancato pagamento era dipeso dalla mancata trasmissione della documentazione da parte dell’ente datore di lavoro.
Nel corso del processo l’INPS, con memoria del 9 gennaio 2024, rappresentava di aver accolto la richiesta con il pagamento degli arretrati risultante dal cedolino di marzo 2024, chiedendo un rinvio per la verifica dell’adempimento. All’udienza del 24 gennaio 2024 il difensore della ricorrente, preso atto del pagamento, si associava alla richiesta di rinvio.
Depositato il cedolino di marzo 2024 in data 27 marzo 2024, attestante l’avvenuto pagamento di quanto dovuto, e in assenza di contestazione della parte ricorrente, non comparsa all’udienza del 10 aprile 2024, la Corte dichiara cessata la materia del contendere. L’accertamento del sopravvenuto soddisfacimento della pretesa esclude ogni ulteriore pronuncia sul merito.
Sul regime delle spese, la Corte applica il principio della soccombenza virtuale. La soddisfazione del diritto della ricorrente è avvenuta dopo la proposizione del ricorso e, conseguentemente, devono riconoscersi le spese, liquidate in € 500,00, in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.