Partecipazione a GAL consortile e conformità al TUSP: parere positivo (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 126 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere che la Sezione regionale di controllo esprime ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 sull’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria non è riconducibile ai controlli preventivi o successivi già intestati alla Corte contabile, ma integra una verifica di conformità a parametri puntuali, tra cui la sostenibilità finanziaria e la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. L’acquisto di una quota in un Gruppo di Azione Locale consortile soddisfa il vincolo di scopo dell’art. 4 T.U.S.P. quando l’adesione condiziona l’accesso a fondi europei per lo sviluppo locale e l’attività sociale è strettamente inerente alle finalità istituzionali dell’ente. La formula societaria del GAL, promossa in sede unionale, non confligge di per sé con gli scopi dell’Unione e, per la sua dimensione territoriale limitata, non incide sugli scambi tra Stati membri.
Il Fatto
Il Comune di Belmonte del Sannio ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Molise la deliberazione consiliare con cui ha aderito alla società GAL Molise Rurale s.c.a r.l., mediante acquisizione di una quota di partecipazione di valore esiguo, approvando contestualmente lo statuto sociale e demandando l’impegno di spesa al responsabile dell’area amministrativa.
L’atto è stato inviato ai fini dello scrutinio previsto dall’art. 5 T.U.S.P., come novellato dalla legge n. 118/2022, che impone all’amministrazione procedente di trasmettere l’atto deliberativo alla Corte dei conti, competente per le regioni e gli enti locali la Sezione regionale ove ha sede l’ente adottante.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione dell’attività di controllo. Richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, essa esclude che il parere sia riconducibile alle forme di controllo preventivo o successivo. L’atto esaminato è già perfetto ed efficace, ma incontra un impedimento temporaneo alla esecuzione entro il termine di sessanta giorni, in conformità al principio dell’art. 21-quater, comma 1, legge n. 241/1990.
Quanto al perimetro applicativo, la Sezione richiama la deliberazione n. 19/2022/QMIG: criterio discretivo è l’assunzione della qualità di socio. L’atto di primigenia acquisizione di una partecipazione è assoggettato all’esame preliminare della Corte, con obbligo di previo invio.
Sul merito, la Corte verifica il vincolo di scopo dell’art. 4 T.U.S.P., che consente partecipazioni solo se l’oggetto sociale è strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente. L’acquisto è motivatamente finalizzato alle attività delle lettere a) e d) del comma 2. Rileva, inoltre, il comma 6, che fa salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione del regolamento (CE) n. 1303/2013, ovvero i Gruppi di Azione Locale. L’adesione realizza nella sede consortile attività già rientranti nel proprium teleologico del Comune, cioè lo sviluppo della comunità amministrata. Il legame di stretta necessarietà tra partecipazione e compiti istituzionali è confermato dalla giurisprudenza costituzionale richiamata.
Sul piano finanziario, dagli atti risultano bilanci del triennio chiusi senza perdite e una quota di esiguo valore: l’operazione non lede gli equilibri di bilancio dell’ente ed è congrua rispetto agli obiettivi dell’adesione.
Quanto alla disciplina degli aiuti di Stato, la Corte ricorda che l’art. 107 T.F.U.E. vieta gli aiuti che, favorendo talune imprese, falsino la concorrenza incidendo sugli scambi tra Stati membri. La valutazione di compatibilità spetta in via esclusiva alla Commissione; al giudice nazionale compete un ruolo complementare di salvaguardia. Ne deriva che la Corte contabile si limita a verificare che la delibera dia atto della compatibilità eurounitaria. Nel caso concreto, l’adesione a un GAL operante in un ambito territoriale limitato non incide sugli scambi tra Stati membri.
La Sezione conclude per la sostanziale conformità del deliberato ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e agli artt. 4, 7 e 8 T.U.S.P., ed esprime parere positivo. Invita, pro futuro, il Comune a predisporre un’istruttoria adeguata ai parametri normativi, osservando le indicazioni istruttorie della deliberazione n. 73/2025/INPR.
Nota della Redazione
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