Riliquidazione pensione dirigente sanitario su retribuzione ex art 31 dPR 761 1979 (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 339 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con il computo delle differenze retributive riconosciute dal giudice del lavoro ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 761/1979 va accertato con riferimento a tutte le quote pensionistiche, comprese la quota retributiva e la quota contributiva, ove la pensione sia liquidata con il sistema misto. L’equiparazione economica al trattamento fondamentale del dirigente sanitario, riconosciuta con sentenze passate in giudicato, non può essere riqualificata come somma di natura risarcitoria per il solo fatto che l’accertamento sia intervenuto in epoca successiva alla cessazione dal servizio, quando la quiescenza sia collocata in data posteriore a tale accertamento. Le amministrazioni datoriali e l’INPS sono tenute, secondo le rispettive competenze, a porre in essere gli adempimenti propedeutici alla riliquidazione; l’inerzia nella comunicazione dei dati retributivi non può pregiudicare il diritto del pensionato.

Il Fatto

La ricorrente, già dipendente dell’Università degli Studi di Palermo in servizio presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone” di Palermo, è stata collocata in quiescenza con decorrenza dal 31.12.2018. Con tre sentenze del Tribunale di Palermo, passate in giudicato, era stato riconosciuto il suo diritto all’equiparazione economica al dirigente sanitario non medico, con condanna solidale dell’Ateneo e dell’Azienda al pagamento delle differenze retributive ex art. 31 d.P.R. n. 761/1979 per il periodo dal 01.07.1998 al 31.12.2018.

L’INPS aveva conferito la pensione liquidata con il sistema misto su una base retributiva riferita alla categoria di appartenenza e non al trattamento del dirigente sanitario riconosciuto in sede giudiziale. La ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico, con il pagamento delle differenze e degli accessori. L’INPS ha eccepito la cessazione della materia del contendere, allegando una riliquidazione intervenuta per altra causa; l’Università ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto dichiarato la contumacia dell’Azienda Ospedaliera, ritualmente evocata e non costituitasi. Ha poi respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Università, richiamando l’orientamento secondo cui la verifica delle condizioni dell’azione si compie con riferimento alla prospettazione del ricorso: nel caso di specie sussiste la legittimazione passiva concorrente dell’Ateneo con l’Azienda e con l’INPS, poiché il petitum riguarda adempimenti che coinvolgono anche l’Università.

Nel merito il ricorso è stato accolto. La Corte ha rilevato che il trattamento pensionistico in godimento non era stato riliquidato tenendo conto delle sentenze giuslavoristiche che avevano riconosciuto l’indennità De Maria con equiparazione al trattamento fondamentale del dirigente sanitario non medico per l’intero periodo considerato.

Quanto alle prime due sentenze, l’Azienda e l’Università non avevano tempestivamente comunicato all’INPS i nuovi dati retributivi rilevanti ai fini pensionistici; quanto alla terza, la denuncia mensile analitica era stata trasmessa, ma l’Istituto non aveva provveduto alla riliquidazione. La Corte ha ricostruito il procedimento di liquidazione delle pensioni pubbliche come procedimento complesso, in cui l’amministrazione datoriale comunica all’INPS i dati utili, richiamando propri precedenti.

È stata quindi dichiarata manifestamente infondata la richiesta di cessazione della materia del contendere, perché la riliquidazione invocata dall’INPS atteneva a un diverso titolo (progressione economica orizzontale), estraneo all’oggetto del giudizio. La Corte ha inoltre respinto la tesi della natura risarcitoria delle somme, fondata su un presupposto fattuale erroneo, risultando la quiescenza collocata al 31.12.2018 e non nel 1998.

Poiché la pensione era liquidata con il sistema misto, le differenze retributive ex art. 31 d.P.R. n. 761/1979 vanno computate in tutte e tre le quote. La Corte ha pertanto condannato l’Azienda e l’Università, per quanto di rispettiva competenza, a elaborare e trasmettere all’INPS la certificazione della posizione economica, e l’INPS a corrispondere il trattamento riliquidato con le differenze, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Azienda, con compensazione verso le altre parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *