Inconfigurabile l’obbligo di resa del conto per i beni del consegnatario (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 282 del 04.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, in capo al consegnatario di beni dell’ente locale, un obbligo di resa del conto giudiziale quando la gestione non riguardi beni mobili o materie per i quali sussista il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per il rinvio dell’art. 93 TUEL. Il prospetto redatto secondo il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996 non vale, di per sé, a fondare l’obbligo di resa. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio di conto, con restituzione degli atti all’ente locale interessato. Il difetto dell’obbligo di resa è accertato d’ufficio dal giudice contabile, in adesione alla giurisprudenza di questa Sezione e delle altre Sezioni regionali.

Il Fatto

La vicenda riguarda un giudizio di conto iscritto sul conto giudiziale di un agente contabile, consegnatario di beni di un ente locale, con riferimento all’esercizio finanziario 2019. Il conto era stato qualificato e redatto come conto del consegnatario, secondo il prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996.

La Procura regionale ha concluso per l’improcedibilità del conto. La questione arriva così davanti alla Sezione giurisdizionale, chiamata a verificare se, per i beni oggetto di gestione, sussista effettivamente un obbligo di resa del conto giudiziale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del conto. Il prospetto in esame è formalmente un conto del consegnatario, modellato sul Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, relativo alla gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.

La qualificazione formale, tuttavia, non è decisiva. La Corte verifica se la gestione abbia ad oggetto beni mobili o materie per i quali l’agente contabile sia titolare del debito di custodia disciplinato dagli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, Regolamento di contabilità generale, applicabile agli enti locali per effetto del rinvio dell’art. 93 TUEL. È questo il presupposto che fonda l’obbligo di resa del conto.

Riscontrata l’insussistenza di quel presupposto, il Collegio afferma che non sia configurabile, con riguardo ai beni suddetti, alcun obbligo di resa del conto giudiziale. La conclusione è dichiarata conforme alla giurisprudenza contabile, richiamata nella specie: questa Sez. n. 217/2018, Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e Sez. Calabria n. 323/2013.

Da qui la pronuncia di improcedibilità del giudizio, con restituzione degli atti all’ente locale interessato. Il Collegio non liquida spese, stante il tipo di pronuncia adottato. La sentenza è stata depositata con l’annotazione disposta ai sensi dell’art. 52, comma 3, d.lgs. n. 196/2003 a tutela dei dati identificativi delle persone fisiche indicate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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