La classificazione del concessionario autostradale pubblico nel settore S.13 per difetto di autonomia decisionale (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 8 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inserimento nell’Elenco delle amministrazioni pubbliche (settore S.13), disposto dall’ISTAT, ha natura ricognitiva e il giudizio davanti alla Corte dei conti ha natura di accertamento dello status, con cognizione piena sui presupposti sostanziali della classificazione, come chiarito da Corte cost. n. 39/2026. Il concessionario pubblico la cui main activity consiste nell’essere parte di uno o più contratti di concessione è classificato nel settore S.13, ai sensi del par. 60 del Manuale MGDD, quando difetta l’autonomia decisionale nei rapporti concessori, da verificarsi alla stregua dei criteri qualitativi del par. 61. I criteri qualitativi hanno priorità su quelli quantitativi: l’assenza del solo criterio sub (a) è condizione sufficiente per la classificazione nel settore S.13, senza necessità di procedere al test market/non market. La tariffa autostradale regolata con meccanismo di price cap e concordata con il concedente non integra la nozione di prezzo economicamente significativo di cui al SEC 2010.
Il Fatto
La società concessionaria dell’autostrada A22, a prevalente partecipazione pubblica, ha impugnato il proprio inserimento nell’Elenco delle amministrazioni pubbliche per l’esercizio 2026 pubblicato dall’ISTAT, chiedendo la declaratoria di non applicabilità della disciplina di contenimento della spesa pubblica di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 174/2016. Nel ricorso, la società — prendendo atto del controllo pubblico e rinunciando a contestarlo — ha sostenuto che l’attività di gestione dell’arteria costituirebbe produzione di beni e servizi destinabili alla vendita, tale da superare il test market/non market del SEC 2010, e ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via subordinata. Il giudizio si colloca all’esito di una prolungata sequenza contenziosa, nella quale la sola pronuncia definitiva di merito era stata la sentenza n. 13/2020/RIS, che aveva accertato il controllo pubblico e l’assenza del requisito della produzione per il mercato; la causa era stata nel frattempo sospesa in attesa della decisione della Corte costituzionale sull’art. 23-quater del d.l. n. 137/2020, poi dichiarato illegittimo con sentenza n. 39/2026.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni riunite hanno preliminarmente ricostruito il perimetro del proprio sindacato alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 39/2026, che ha dichiarato illegittimo l’art. 23-quater, co. 2, del d.l. n. 137/2020 per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui sottraeva alla giurisdizione contabile il sindacato sulle determinazioni ISTAT. Il giudizio innanzi alla Corte dei conti è stato pertanto qualificato come giudizio di accertamento sullo status del soggetto classificato: da ciò discende che gli eventuali vizi procedimentali dell’iscrizione non rilevano in sé, ma solo se la parte dimostri che abbiano alterato l’esito della classificazione, dimostrazione assente nel caso di specie. Il giudizio di piena cognizione, del resto, sana ex post ogni deficit procedimentale, realizzando in sede giurisdizionale il contraddittorio eventualmente mancato in sede amministrativa.
Nel merito, il Collegio ha inquadrato la fattispecie nell’ambito del par. 60 del MGDD 2022, relativo al concessionario pubblico la cui attività principale consiste nell’essere parte di rapporti concessori, e non nel par. 59, che riguarda il concessionario quale artificial subsidiary priva di autonomia gestionale. La distinzione, come chiarito, non è decisiva: il criterio discriminante rimane l’autonomia decisionale del concessionario nei rapporti concessori, da verificarsi alla stregua dei criteri qualitativi del par. 61 del Manuale. La società non dispone di tale autonomia: la Convenzione con il Ministero disciplina analiticamente modalità di gestione, livelli di servizio, standard manutentivi e procedure per le varianti; la struttura tariffaria prevede sconti e agevolazioni senza indennizzo specifico a carico del concedente; la stipula della Convenzione, la proroga e la definizione delle condizioni di gestione richiedono l’approvazione ministeriale.
Quanto al test market/non market, il Collegio ha ritenuto determinante la priorità dei criteri qualitativi su quelli quantitativi: l’assenza di autonomia decisionale rende l’esito del test negativo, senza necessità di procedere alla verifica quantitativa. Cionondimeno, la Corte ha esaminato entrambi i profili: la tariffa dell’A22 non si forma per effetto del libero incontro tra domanda e offerta, ma costituisce un rendimento regolamentato, determinato dal meccanismo di price cap concordato con il concedente nell’ambito delle delibere dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti; i pedaggi non possono quindi essere qualificati come ricavi di mercato. Né la partecipazione di controllo in altre due società concessionarie vale a conferire autonomia imprenditoriale, atteso che tali società sono anch’esse soggette a penetranti vincoli pubblicistici nei rispettivi rapporti concessori.
Da ultimo, la questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile per genericità: la ricorrente si era limitata a menzionare i parametri costituzionali evocati senza esplicitare analiticamente le ragioni del preteso contrasto, in conformità all’orientamento costante della Corte costituzionale. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con spese compensate.
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Nota della Redazione
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