Esenzione Irpef sulla pensione autonoma del superstite di vittima del dovere (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 104 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esenzione Irpef riconosciuta ai superstiti delle vittime del dovere, l’art. 1, comma 211, l. n. 232 del 2016 estende il beneficio a tutti i trattamenti pensionistici, senza richiedere alcuna necessaria correlazione della pensione con l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere. Ne consegue che l’esenzione spetta anche sulla pensione diretta autonomamente spettante al superstite, e non solo su quella derivante dal rapporto del de cuius. Le controversie relative alla legittimità delle ritenute Irpef operate dall’ente previdenziale sul trattamento pensionistico appartengono alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, attenendo al petitum sostanziale del rapporto pensionistico e non all’esercizio del potere impositivo. Legittimato passivo è il solo ente previdenziale quale sostituto d’imposta, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
Il Fatto
La ricorrente, figlia di un militare deceduto durante l’espletamento del servizio d’istituto e riconosciuto vittima del dovere, aveva chiesto all’INPS l’esenzione Irpef sulla propria pensione diretta, invocando l’art. 1, comma 211, l. n. 232 del 2016. L’Istituto aveva rigettato l’istanza con comunicazione dell’8 maggio 2023, ritenendo che il beneficio riguardasse le sole pensioni derivate dal rapporto del de cuius e non quelle di cui il superstite sia titolare di diritto autonomo.
La ricorrente ha quindi agito davanti alla Corte dei conti per ottenere la disapplicazione del diniego, l’accertamento dell’esenzione e la condanna dell’INPS a cessare la ritenuta fiscale, con pagamento dell’importo lordo. L’INPS si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione, la carenza di legittimazione passiva, la necessità di integrare il contraddittorio con il Ministero dell’economia e delle finanze e, in subordine, la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha anzitutto respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Richiamando Cass. civ., sez. 5, n. 24298/2019 e il più recente orientamento delle Sezioni Unite, ha ricordato che le controversie tra sostituto d’imposta e sostituito relative all’esercizio della rivalsa non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, restando estranee all’esercizio del potere impositivo.
Ha poi ribadito che spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi degli artt. 13 e 62 r.d. n. 1214 del 1934, tutte le controversie sulla sussistenza, sulla misura e sulla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleghi l’inadempimento della prestazione pensionistica. La domanda di rimborso delle ritenute Irpef operate sulla pensione attiene dunque al trattamento pensionistico, che ne identifica il petitum sostanziale.
Su tale base sono state rigettate anche l’eccezione di carenza di legittimazione passiva e la richiesta di integrazione del contraddittorio con il Ministero dell’economia e delle finanze: legittimato passivo è unicamente l’INPS, perché il contenzioso riguarda la misura del trattamento concretamente erogato.
La richiesta di rinvio per l’acquisizione di una nuova circolare e quella di cessazione della materia del contendere sono state disattese, perché formulate in via generica e ipotetica, senza riferimento concreto alla posizione della ricorrente.
Nel merito, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza (sez. I app. n. 39/2025) e gli orientamenti della Corte di cassazione, secondo cui la lettera dell’art. 1, comma 211 estende i benefici a tutti i trattamenti pensionistici, senza indicare alcuna correlazione necessaria con l’evento che ha determinato lo status di vittima del dovere. Il ricorso è stato pertanto accolto, con declaratoria del diritto all’esenzione Irpef e condanna dell’INPS a porre fine alla ritenuta fiscale; le spese legali sono state compensate in ragione del solo recente consolidamento della giurisprudenza.
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Nota della Redazione
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