Cessata materia del contendere e soccombenza virtuale sulla riliquidazione pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 33 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, quando l’Inps provvede alla riliquidazione del trattamento solo successivamente alla proposizione del ricorso, il giudice dichiara la cessata materia del contendere per essere stato soddisfatto l’interesse sotteso alla domanda. In tale ipotesi, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, l’Istituto va condannato al pagamento delle spese di lite, poiché il riconoscimento delle ragioni del ricorrente è intervenuto in pendenza di giudizio e proprio in ragione dell’iniziativa giudiziale. La circostanza che i conteggi pensionistici presentino particolare difficoltà non giustifica la compensazione delle spese, integrando al più un criterio di moderazione nella loro liquidazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito la Corte dei conti per ottenere la rettifica del provvedimento di conferimento della pensione, deducendo errori nel calcolo dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995. L’errata collocazione temporale del servizio militare, unitamente al mancato inserimento di ulteriori periodi contributivi, avrebbe impedito l’applicazione del sistema misto e determinato un pregiudizio nella liquidazione della quota pensionistica.

Il ricorrente ha chiesto la riliquidazione del trattamento ai sensi dell’art. 1, comma 13, l. n. 335/1995, con decorrenza dalla prima mensilità utile, oltre arretrati, interessi e rivalutazione. Costituitosi in giudizio, l’Inps ha dapprima contestato i conteggi e chiesto rinvii per verificare la posizione contributiva, quindi ha riconosciuto i giorni mancanti e ha proceduto alla riliquidazione, versando la pensione ricalcolata, gli arretrati e gli interessi legali.

La Motivazione della Corte

Il giudizio ha ad oggetto l’accertamento del diritto alla rettifica del calcolo del trattamento pensionistico a seguito del riconoscimento di ulteriori giorni contributivi rispetto a quelli conteggiati dall’Istituto, con conseguente riliquidazione del trattamento spettante.

La Corte rileva che, in pendenza del giudizio, l’Inps ha effettuato la verifica della posizione contributiva e ha inserito i giorni mancanti, nei limiti della capienza massima del mese di riferimento, procedendo alla conseguente riliquidazione con pagamento degli arretrati e degli interessi legali.

Pertanto, in conformità alla richiesta formulata dalle parti all’udienza, può essere dichiarata la cessata materia del contendere, essendo stato soddisfatto l’interesse sotteso alla domanda del ricorrente.

Quanto alle spese di lite, la Corte applica il principio della soccombenza virtuale. Poiché l’Inps ha provveduto alla riliquidazione solo successivamente alla proposizione del ricorso, l’Istituto deve essere condannato al pagamento delle spese. A nulla vale l’eccepita difficoltà dei calcoli: non sussistono i presupposti per la compensazione.

Le spese sono liquidate tenuto conto del valore e della complessità della controversia, nonché delle fasi in cui si è svolto il giudizio, e sono determinate in euro 1.200,00, oltre accessori come per legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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