La circolare ministeriale non può escludere il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sui contratti di accoglienza (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 57 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La previsione del controllo successivo sulla gestione di cui all’art. 3, c. 4, L. n. 20/1994 non è in alternativa al controllo preventivo di legittimità sui singoli atti elencati tassativamente dall’art. 3, c. 1, lett. g), L. n. 20/1994. Una circolare ministeriale non può introdurre interpretazioni contra legem né surrettiziamente escludere la sottoposizione al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti dei contratti di affidamento dei servizi di accoglienza per stranieri che superino le soglie di valore previste. È legittima, pertanto, la decisione della Ragioneria Territoriale dello Stato di chiudere senza discarico il rendiconto amministrativo ex art. 14, c. 6 e c. 8, D.Lgs. n. 123/2011 quando il funzionario delegato abbia omesso il controllo preventivo di legittimità sugli atti costituenti il titolo giuridico della spesa.

Il Fatto

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna/Ferrara comunicava alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 14, c. 8, D.Lgs. n. 123/2011, di aver provveduto alla chiusura senza discarico del rendiconto telematico della Prefettura di Bologna, relativo all’esercizio finanziario 2024, per le spese dei servizi di accoglienza degli stranieri. La decisione derivava dalla contestazione del mancato invio alla Corte dei conti dei contratti di affidamento dei servizi e delle proroghe, ritenuti soggetti al controllo preventivo di legittimità ex art. 3, c. 1, lett. g), L. n. 20/1994, risultando d’importo superiore alle soglie. La Prefettura si difendeva richiamando la circolare ministeriale del 2014 che assoggettava gli atti al solo controllo successivo sulla gestione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo distinguendo il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile della Ragioneria dal controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Evidenzia come l’art. 5, c. 3-bis, D.Lgs. n. 123/2011 escluda dal controllo preventivo di regolarità contabile gli atti facenti parte di rendicontazioni, ma non incida sul regime dei controlli di legittimità di competenza della Corte.

La circolare del Ministero dell’Economia n. 28/2022 conferma che gli atti ex art. 3, c. 1, L. n. 20/1994 devono essere comunque trasmessi alla Sezione di controllo. In tal senso, la Sezione richiama la deliberazione n. SCCLEG/16/2012/PREV, secondo cui la previsione del controllo successivo non fa venir meno l’assoggettabilità dei singoli provvedimenti al controllo preventivo, data la tassatività dell’elencazione normativa e l’obbligatorietà della funzione.

La circolare del Ministero dell’Interno del 2014, invocata dalla Prefettura, affermava che i contratti per la gestione dei centri temporanei sarebbero stati oggetto di controllo successivo. Il Collegio ritiene che l’indicazione ministeriale, pur non escludendo espressamente il controllo preventivo, possa aver indotto in errore la Prefettura. Tuttavia, una circolare non può derogare a una previsione legislativa che contempla un limite di inderogabilità a garanzia della legittimità dell’azione amministrativa.

La Sezione accerta quindi la legittimità del mancato discarico disposto dalla Ragioneria Territoriale, ritenendo le motivazioni addotte idonee. Pur riconoscendo l’errore in cui è incorsa la Prefettura, il Collegio non può esimersi dal trasmettere la deliberazione alla Procura regionale per l’accertamento di eventuali profili di danno erariale, in relazione alla condotta del dirigente responsabile che dal 2016 ha omesso di sottoporre a controllo preventivo i contratti di affidamento dei servizi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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