Giudizio di conto improcedibile per inidoneità del rendiconto economale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 186 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, ai sensi degli artt. 139, comma 2, e 140, comma 2, cod. giust. cont., l’obbligo di resa del conto è adempiuto solo quando la rendicontazione rappresenti i risultati della gestione dell’agente contabile con i movimenti in entrata e in uscita analiticamente descritti, per importi, titoli e causali, differenziando partite di carico e di discarico e consentendo il raccordo con le scritture contabili dell’Ente. Il conto che si risolva in una mera elencazione di buoni economali, privo degli elementi previsti dagli artt. 616 e 617 r.d. n. 827/1924 e non redatto secondo il modello 23 di cui al d.P.R. n. 194/1996, è inammissibile e non giustiziabile. L’assenza di ammanchi e la corrispondenza tra riscosso e versato non valgono a supplire al difetto di resa: la dichiarazione di improcedibilità preclude il discarico e impone la redazione di un nuovo conto sui modelli ufficiali.

Il Fatto

Il giudizio di conto, iscritto al n. 74648 R.G., riguarda la gestione della cassa economale di un Comune affidata, per l’esercizio finanziario 2020, a un agente contabile. Il Magistrato istruttore, con relazione depositata in data 5.3.2025, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità e/o l’inammissibilità del conto n. 23959, rilevando che il rendiconto si sostanzia in una mera elencazione di quaranta buoni economali e non ricalca il modello 23 di cui al d.P.R. n. 194/1996, difettando degli elementi essenziali richiesti dalla normativa contabile.

L’agente contabile si è costituito eccependo il carattere meramente formale delle irregolarità e deducendo la perfetta corrispondenza tra somme riscosse e versate in tesoreria, con conseguente assenza di ammanchi, e ha concluso per il discarico. La Procura regionale ha aderito alla richiesta di improcedibilità. All’udienza del 15.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla funzione del giudizio di conto, regolato dagli artt. 137 e ss. cod. giust. cont., che ha ad oggetto la gestione dell’agente contabile ed è finalizzato a determinare il corretto rapporto di debito e credito verso l’Ente, mediante l’accertamento obiettivo della regolarità della gestione.

Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile secondo cui, ai fini della dichiarazione di regolarità, è imprescindibile che dall’aggregato documentale si possa desumere, ricostruire e tracciare inequivocabilmente la gestione delle spese, dei reintegri e dei saldi finali (Sez. Giur. Marche n. 89/2023). Nel caso concreto tale risultato non è stato raggiunto: il conto non reca i mandati per la costituzione dell’anticipazione e dell’eventuale reintegro, né gli estremi dei mandati di pagamento correlati ai buoni emessi, né l’importo della restituzione dell’anticipazione residuata con gli estremi della reversale.

Non vale a sanare il difetto la relazione del Segretario generale, che pure attesta la corrispondenza tra incassato e versato in tesoreria, né il modello 23 compilato ex post e allegato tardivamente. La Corte osserva che non emergono con evidenza ammanchi o profili di responsabilità erariale, ma rileva che ciò non assolve all’obbligo di resa del conto, consistente nella rappresentazione analitica dei movimenti, con differenziazione delle partite di carico e di discarico e raccordo con le scritture dell’Ente.

È irrilevante la documentazione integrativa depositata dopo la fissazione dell’udienza: il giudizio non è stato iscritto al ruolo per un provvedimento interlocutorio o per una declaratoria di irregolarità, e l’art. 148 cod. giust. cont. non prevede la produzione di documenti nella fase di iscrizione a ruolo (Sez. Giur. Calabria n. 410/2020 e n. 178/2022).

Il conto è pertanto dichiarato improcedibile, non essendo giustiziabile e non potendosi ritenere depositato con la costituzione in giudizio ai sensi dell’art. 140, comma 3, cod. giust. cont.. La dichiarazione preclude il discarico, permanendo la responsabilità dell’agente per l’andamento della gestione, con obbligo di far pervenire all’Ufficio conti giudiziali un nuovo conto redatto sui modelli ufficiali. Nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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