Amianto, beneficio del coefficiente 1,5 non estensibile ai dipendenti pubblici (Corte dei Conti Sez. II App. n. 169 del 05.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
I benefici previdenziali per esposizione qualificata alle fibre di amianto previsti dall’art. 1, comma 115, della legge n. 190/2014 hanno carattere eccezionale e non sono estensibili, in via interpretativa, ai lavoratori che non siano iscritti all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS. Il comma 115 e il comma 117 del medesimo art. 1 non sono suscettibili di lettura in combinato disposto, avendo oggetto e destinatari differenti. L’effetto espansivo dell’art. 1, comma 275, della legge n. 208/2015 è espressamente limitato ai soli lavoratori indicati nel comma 117 e non si estende a quelli contemplati nel comma 115. La specialità delle discipline premiali asbesto-correlate, già derogatorie rispetto alla disciplina previdenziale comune, impedisce elaborazioni ampliative degli assetti normativamente fissati in modo puntuale.

Il Fatto

Il lavoratore aveva ottenuto, con sentenza del giudice civile passata in giudicato, l’accertamento dell’esposizione qualificata alle fibre di amianto durante un rapporto di lavoro privato e il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 47 del d.l. n. 269/2003, con applicazione del coefficiente di moltiplicazione di 1,25 ai soli fini della determinazione dell’importo della pensione, ma non della maturazione del diritto di accesso.

Dopo essere stato assunto da un ente pubblico locale e aver ricongiunto la contribuzione già accreditata presso l’AGO INPS, il lavoratore chiedeva nel gennaio 2015 la fruizione del più favorevole coefficiente di 1,50 previsto dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992. L’INPS rigettava l’istanza per la mancata iscrizione all’AGO. La Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria accoglieva il ricorso; l’Istituto proponeva appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione Seconda centrale d’appello ha preliminarmente dichiarato la contumacia dell’appellato, ritualmente evocato in giudizio. Nel merito ha ritenuto l’appello fondato, muovendo dall’accertamento che il coefficiente di 1,25 era stato riconosciuto all’appellato solo per determinare l’importo delle prestazioni e non per maturare il diritto alla pensione.

Il punto dirimente è la corretta lettura dell’art. 1, comma 115, della legge n. 190/2014, invocato dal lavoratore. La Corte ne riporta il testo, che riserva il beneficio agli assicurati all’AGO gestita dall’INPS e all’assicurazione contro le malattie professionali gestita dall’INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell’attività.

La tesi del lavoratore si fondava sul trasferimento all’INPS delle funzioni già dell’INPDAP, che avrebbe attratto i dipendenti pubblici nel perimetro della norma. Il primo giudice aveva invece valorizzato l’art. 1, comma 275, della legge n. 208/2015, leggendo i commi 115 e 117 in combinato disposto. La Corte respinge entrambe le ricostruzioni.

Dirimente è la constatazione che l’effetto espansivo del comma 275 è espressamente limitato ai lavoratori indicati nel comma 117 e non si estende a quelli del comma 115. Le due disposizioni differiscono per oggetto e destinatari: il comma 117 richiama il comma 2, e non il comma 8, dell’art. 13 della legge n. 257/1992, e riguarda i lavoratori già dipendenti da imprese di scoibentazione e bonifica, disoccupati per fallimento o chiusura aziendale. La lettura combinata è pertanto inammissibile.

La Corte aggiunge che, anche a voler ritenere estensibile il comma 115, resta indimostrato il requisito ulteriore dell’occupazione presso aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell’attività. In riforma della sentenza impugnata, l’appello è accolto e il beneficio è negato; le spese, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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