Riliquidazione della pensione e prescrizione delle differenze retributive (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 24 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico non è autonomo, ma presuppone l’accertamento di differenze retributive effettivamente dovute e non prescritte, cui consegua il versamento dei relativi contributi. Se il giudice del lavoro riconosce il superiore inquadramento con decorrenza economica fissata a una data successiva al collocamento in quiescenza, viene meno il presupposto del ricalcolo: nessuna differenza stipendiale è dovuta per il periodo antecedente e, di conseguenza, nessun contributo ulteriore deve essere versato. L’adozione del decreto di ricostruzione di carriera non vale a fondare il diritto, trattandosi di regolarizzazione amministrativa automatica. È irrilevante il richiamo all’imprescrittibilità del diritto alla pensione, poiché la questione attiene alla prescrizione delle differenze retributive.

Il Fatto

Tre ricorrenti, dipendenti con il profilo di esecutore addetto ai servizi scolastici alle dipendenze di un Comune, erano stati erroneamente inquadrati in un livello inferiore. Con una sentenza del giudice del lavoro avevano ottenuto il riconoscimento dell’inquadramento superiore nel ruolo del personale ATA a decorrere dal 2000. A seguito di un giudizio di ottemperanza davanti al TAR di Palermo, l’amministrazione datoriale aveva emesso i decreti di ricostruzione di carriera.

I ricorrenti hanno quindi chiesto all’INPS la riliquidazione dei trattamenti pensionistici e il pagamento delle differenze sugli arretrati. Dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, hanno riassunto la causa davanti alla Corte dei conti. Nel corso del giudizio l’INPS ha riliquidato le pensioni di due ricorrenti, mentre ha contestato il diritto del terzo, collocato in quiescenza prima della decorrenza economica riconosciuta in sede lavoristica.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto un profilo pregiudiziale, dichiarando il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze — Ragioneria Territoriale dello Stato, la cui attività si è esaurita con l’applicazione dei decreti di ricostruzione e la trasmissione del modello 51 C.G. e del riepilogo degli importi di diritto all’INPS.

Per due ricorrenti la Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, richiamando la nozione elaborata dalla giurisprudenza: il venir meno dell’interesse ad agire e a contraddire per sopravvenuta eliminazione della ragione del contendere, avendo l’INPS provveduto alla riliquidazione in conformità alla domanda.

Nel merito della terza posizione, il ricorso è infondato. La Corte muove dal rapporto tra inquadramento giuridico e decorrenza economica: il diritto al ricalcolo pensionistico deriva dal più favorevole inquadramento riconosciuto in sede lavoristica e dalle conseguenti differenze retributive. Nel caso concreto, però, il ricorrente era stato collocato in quiescenza nel 2007, mentre il diritto alle differenze retributive è stato riconosciuto solo a decorrere dall’11 giugno 2009, essendo gli importi precedenti prescritti.

La Corte precisa il punto decisivo: il problema non risiede nell’omesso versamento di contributi che, se astrattamente dovuti, non impedirebbero il ricalcolo previa regolarizzazione, ma più a monte nel fatto che nessun contributo ulteriore doveva essere versato, proprio perché non era dovuta alcuna differenza retributiva. Il pregresso economico nel nuovo inquadramento non rileva né ai fini retributivi né ai fini pensionistici.

A nulla giova l’adozione del decreto di ricostruzione di carriera, trattandosi di conseguenza automatica del caricamento del profilo al portale informatico delle istituzioni scolastiche. La Corte esclude infine che si possa argomentare dall’imprescrittibilità del diritto alla pensione, poiché la questione riguarda la prescrizione delle differenze retributive a cui il più favorevole trattamento è collegato. La reiezione rende irrilevante l’eccezione di prescrizione dell’INPS. Le spese sono interamente compensate in ragione delle difficoltà di inquadramento e della condotta non celere delle amministrazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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