Estinzione del giudizio contabile per mancata riassunzione dopo interruzione (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 26 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile, la morte della parte prima della decisione determina l’interruzione del giudizio ai sensi dell’art. 108 c.g.c.. Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, secondo quanto disposto dall’art. 109 c.g.c.. Decorso inutilmente tale termine, l’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza, ai sensi dell’art. 111 c.g.c.. Il giudice contabile, assolti gli adempimenti prescritti, non può che ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l’estinzione del processo.

Il Fatto

Alcuni ex dipendenti della Regione siciliana hanno adito la Corte dei conti contestando l’erronea determinazione del trattamento pensionistico operata dal Fondo Pensioni Sicilia, che lo avrebbe quantificato in misura inferiore al dovuto alla luce dell’art. 36 della L.R. n. 6/1997. I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento del diritto all’applicazione dell’intera aliquota di incremento dell’indice ISTAT, con condanna dell’amministrazione al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione.

Nel corso del giudizio due ricorrenti sono deceduti. La Corte ha dichiarato l’interruzione del processo relativamente alle loro posizioni con la sentenza n. 240/2025, respingendo nel merito le domande degli altri ricorrenti. Non essendo stata depositata alcuna riassunzione da parte degli eredi, il giudice ha fissato l’udienza per deliberare sull’estinzione.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile ricorda che l’art. 108 c.g.c. prevede l’interruzione del processo in caso di morte della parte sopravvenuta prima della costituzione o all’udienza, salvo che i soggetti legittimati si costituiscano volontariamente o l’altra parte provveda a citarli in riassunzione.

L’art. 109 c.g.c. disciplina le modalità della prosecuzione, stabilendo che il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue.

L’art. 111 c.g.c. sancisce che, oltre ai casi previsti dall’art. 110, il processo si estingue quando le parti cui spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice. La norma aggiunge che l’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza.

Nel caso concreto, pur essendo stati assolti gli adempimenti prescritti dagli artt. 108, 109 e 111 c.g.c., nessuno degli eredi ha proceduto alla riassunzione. Il giudice, pertanto, applica la conseguenza sanzionatoria prevista dalla legge, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarando l’estinzione del processo.

Le spese di lite sono state compensate in ragione dell’esito meramente processuale della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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