Conto giudiziale improcedibile per il consegnatario con debito di mera vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 70 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni dell’ente locale che sia titolare di un debito di mera vigilanza, e non di custodia, è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile. Ne deriva che il conto giudiziale eventualmente reso è improcedibile, per difetto dei presupposti normativi della resa del conto. L’obbligo di rendicontazione amministrativa e il relativo regime di responsabilità restano fermi, anche ai fini del controllo di gestione. Il discrimine va ricercato nella natura e nella destinazione dei beni: gestione di magazzino con carico e scarico nel primo caso, mera sorveglianza sull’impiego di beni dati in uso agli uffici nel secondo.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la posizione di un consegnatario di beni del patrimonio di un ente locale, chiamato a rendere il conto giudiziale per l’esercizio finanziario di riferimento. La disamina della documentazione depositata ha formato oggetto di una relazione di irregolarità del magistrato relatore, depositata il 28 aprile 2025, con la quale si sono prospettate al Collegio questioni preliminari di ammissibilità, improcedibilità e irregolarità del conto.
Il relatore ha rilevato che negli elenchi risultano inseriti centinaia di beni immobili dell’ente — tra cui cave, boschi, terreni, fabbricati, scuole, reti e infrastrutture — e ha concluso che si tratti di beni d’uso abituale, non custoditi in magazzini, rispetto ai quali sussiste un mero obbligo di vigilanza. L’agente ha chiesto l’improcedibilità o la nullità del conto, assumendo la propria qualifica di agente amministrativo; il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità, rimettendosi al Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla norma di riferimento: ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza, né coloro presso i quali si trovino stampe, registri o altri oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio cui sono addetti. L’art. 10 del d.P.R. n. 254/2002 consente di qualificare consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.
Su questa base la Corte ricostruisce la distinzione tra le due figure. Il debito di custodia presuppone l’incarico di gestire un deposito o un magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni mobili destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e per la gestione delle scorte di uso immediato.
La Corte precisa il criterio di discrimine quantitativo e qualitativo: se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa non è più finalizzata al funzionamento ma al continuativo rifornimento, e configura una vera e propria gestione contabile con debito di custodia, soggetta alla resa del conto giudiziale. I beni di consumo necessari all’ordinario funzionamento restano esclusi dalla resa del conto, con salvezza degli obblighi di rendicontazione amministrativa, come affermato dalla giurisprudenza contabile richiamata.
Nel caso concreto i beni indicati nelle liste-inventario risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non dimostra la gestione in magazzino, in conformità al mod. 24 di cui al d.P.R. n. 194/1996. Lo stesso agente ha condiviso i rilievi del magistrato istruttore. Grava dunque sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti normativi della resa del conto: il giudizio di conto è dichiarato improcedibile, con spese compensate, restando fermo l’obbligo dell’Amministrazione di rendere il conto per i beni soggetti a un rapporto di effettiva custodia.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.