Perequazione pensioni e limiti del sindacato dopo la sentenza n. 19/2025 (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 85 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di perequazione dei trattamenti pensionistici, il giudice contabile non può dubitare della legittimità costituzionale delle norme che comprimono l’indicizzazione per le pensioni di importo superiore a quattro volte il minimo, quando la Corte costituzionale abbia già escluso il contrasto con il dettato costituzionale degli effetti di trascinamento di tale misura. La sentenza n. 19/2025 della Consulta, pur riconoscendo il carattere strutturale della riduzione e il suo proiettarsi oltre l’orizzonte triennale della manovra, ha escluso che tale effetto collida con i parametri costituzionali, limitandosi a caldeggiare un intervento del legislatore. Ne consegue il rigetto della domanda di ripristino della perequazione integrale e l’integrale compensazione delle spese di lite, giustificata dalla non manifesta infondatezza dei dubbi sollevati.
Il Fatto
I ricorrenti, tutti titolari di pensione INPS a carico della gestione previdenziale pubblica di importo superiore a quattro volte la pensione minima del Fondo Previdenziale Lavoratori Dipendenti, hanno adito la Sezione giurisdizionale regionale per la Campania. Essi hanno lamentato che, per gli anni 2023 e 2024, in virtù del comma 309 dell’art. 1 della legge n. 197/2022, alla loro pensione sarebbe stata applicata una perequazione inferiore rispetto alla misura integrale.
I ricorrenti hanno sostenuto che tale minor misura si sarebbe protratta senza alcuna previsione di successivo recupero, e hanno domandato che, superato il limite massimo triennale individuato dalla sentenza n. 234/2020 della Corte costituzionale, dal 1° gennaio 2026 la pensione fosse ricondotta alla misura di una perequazione integrale nel precedente triennio. In via subordinata hanno chiesto la rimessione alla Consulta della normativa che precludesse tale interpretazione. L’INPS si è costituito eccependo che la minor perequazione non era più applicabile per il 2024 per effetto del comma 134 dell’art. 1 della legge n. 213/2023.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile affronta la questione richiamando la sentenza n. 19/2025 della Corte costituzionale, pubblicata dopo la proposizione del ricorso. Il giudice delle leggi, pur consapevole del carattere strutturale della misura e della circostanza che i suoi effetti pregiudizievoli si proiettano oltre l’orizzonte triennale della manovra — come reso evidente dalle economie di minore spesa pensionistica previste fino al 2032 — ha escluso che questo effetto di trascinamento collida con il dettato costituzionale.
La Corte dei conti osserva che la Consulta si è limitata a caldeggiare che il legislatore possa tener conto della perdita subita nel calibrare eventuali successive misure incidenti sull’indicizzazione, nonché a sottolineare i vantaggi di una disciplina più stabile e rigorosa del meccanismo di perequazione. Da tali considerazioni il giudice trae la conseguenza che non residua alcun margine né per accogliere la domanda attorea, né per dubitare ulteriormente della legittimità costituzionale delle norme censurate.
Il rigetto investe l’intera pretesa, compresa quella prospettata per il periodo successivo al triennio. La pronuncia della Consulta, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso, preclude infatti ogni ulteriore valutazione di non manifesta infondatezza delle questioni già scrutinate.
Nondimeno, proprio la non manifesta infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale sollevati dai ricorrenti giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in applicazione della disciplina processuale contabile in tema di spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.