Giudice dell’ottemperanza e procedure di contabilità pubblica per rimborsi calamità naturali (Cass. civ. Sez. V n. 684 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario di ottemperanza, di cui all’art. 70, d.lgs. n. 546 del 1992, proposto per l’esecuzione del giudicato che riconosce il diritto al rimborso delle imposte per effetto di benefici fiscali accordati a seguito di eventi calamitosi, il giudice deve accertare la concreta disponibilità dei fondi stanziati ai sensi dell’art. 16-octies, d.l. n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 123 del 2017, e del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 195405/2017. Verificata l’incapienza, deve attivare con determinazioni specifiche, anche mediante nomina di un commissario ad acta, le procedure di contabilità pubblica per dare piena esecuzione alla decisione, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso. Dalla normativa richiamata, letta alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, non può trarsi alcuna falcidia dei diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati.
Il Fatto
Il contribuente aveva chiesto all’Agenzia delle entrate il rimborso delle maggiori imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, invocando l’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, che per le popolazioni delle province di Catania, Ragusa e Siracusa colpite dal sisma del 1990 aveva previsto il pagamento del 10 per cento delle imposte dovute, con riduzione del 90 per cento. Di fronte al silenzio-rifiuto dell’Ufficio, il contribuente ricorse alla giustizia tributaria.
Dopo l’accoglimento in primo grado e la conferma in appello, il giudicato riconobbe il diritto al rimborso. Non essendo state pagate le somme, il contribuente propose ricorso per ottemperanza. L’Ufficio eccepì che il pagamento era stato eseguito nei limiti stabiliti dall’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettò il ricorso e il contribuente propose ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente per la stretta affinità delle censure, sono fondati. Il contribuente contestava una motivazione solo apparente o contraddittoria sulle condizioni necessarie per ottenere l’esecuzione del diritto accertato in via definitiva.
La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui il giudice dell’ottemperanza, adito per l’esecuzione del giudicato ricognitivo del diritto al rimborso, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi e, in caso di verificata incapienza, attivare le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica, anche tramite la nomina di un commissario ad acta. Sono richiamate, tra le altre, Cass. n. 12495/2024, Cass. n. 12270/2024, Cass. n. 16647/2022 e Cass. n. 16289/2022.
La Corte aggiunge che, in mancanza di disposizioni transitorie, l’introduzione con legge sopravvenuta di un diverso procedimento amministrativo di rimborso non incide sui giudizi in corso, secondo il principio confermato da Cass. n. 4291/2018, che richiama Cass. n. 8373/2015 in tema di IVA.
Ne deriva che la novella del 2017 non ha inteso incidere sul diritto, pagando alcuni entro il limite di stanziamento e pregiudicando gli altri, ma regolarne l’esecuzione, istituendo un fondo dedicato, finanziato di anno in anno compatibilmente con la legge di bilancio. La disciplina così ricostruita contempera le esigenze di copertura finanziaria della legge di spesa, di cui all’art. 81 Cost., con la parità di trattamento e la solidarietà verso i soggetti colpiti da calamità naturale, di cui agli artt. 2 e 3 Cost., risultando conforme ai superiori principi costituzionali ed eurounitari.
Il terzo motivo, concernente la compensazione delle spese di lite, è assorbito nell’accoglimento dei primi due. La sentenza è cassata con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, perché proceda a nuovo e motivato esame e alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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