Inammissibile il ricorso che non localizza gli atti su cui si fonda (Cass. civ. Sez. V n. 3240 del 09.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. impone alla parte che deduca un error in procedendo di trascrivere in modo essenziale gli atti e i documenti rilevanti. L’onere non si esaurisce nell’indicazione del contenuto: occorre specificare anche in quale sede processuale il documento sia stato prodotto, poiché la mancata localizzazione dell’atto basta a determinare l’inammissibilità del ricorso. Il requisito vale anche quando si denunci un error in iudicando ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., perché l’interesse a impugnare presuppone la prospettazione della situazione fattuale necessaria al risultato pratico favorevole.
Il Fatto
La società contribuente impugnava dinanzi alla giustizia tributaria una cartella di pagamento emessa a seguito di due avvisi di rettifica, divenuti definitivi per mancata riassunzione dei giudizi dopo le pronunce della Corte. La società dedusse di essere stata ammessa dapprima all’amministrazione controllata e poi al concordato preventivo, omologato dal tribunale, e contestò la nullità della cartella per omessa notifica degli atti prodromici al legale rappresentante.
I giudici di merito respinsero l’impugnazione, ritenendo che gli avvisi fossero stati notificati ai rappresentanti pro tempore e agli amministratori giudiziari, che avevano proposto ricorso senza eccepire vizi della notifica. La società propose ricorso per cassazione con quattro motivi, incentrati sulla capacità processuale del debitore in amministrazione controllata, sulla legittimazione dell’amministratore giudiziario e sulla pretesa delle sanzioni e degli interessi. L’Agenzia resistette con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte riunisce i motivi, afferenti alla medesima questione sotto angolature diverse, e li dichiara inammissibili per difetto di autosufficienza. Il percorso argomentativo non entra nel merito della regolarità della notifica, ma si concentra sul modo in cui la censura è stata costruita.
In via generale la Corte ricorda che il concordato preventivo con cessione dei beni trasferisce agli organi della procedura i soli poteri di gestione, non la proprietà dei beni né la titolarità dei crediti. Il debitore cedente conserva quindi il diritto di esercitare le azioni e di resistervi a tutela del proprio patrimonio, soprattutto dopo l’omologazione. Con tale sentenza viene meno il potere di gestione del commissario giudiziale, mentre quello del liquidatore resta limitato ai rapporti sorti in funzione delle operazioni di liquidazione (Cass. n. 7661 del 2005).
La Corte richiama poi l’art. 191 l. fall., che durante la procedura consentiva al tribunale, su istanza o d’ufficio, di affidare al commissario giudiziale la gestione dell’impresa e l’amministrazione dei beni con specifico decreto. Era dunque possibile attribuire al commissario poteri più ampi, ma solo per effetto di un provvedimento che ne determinasse l’estensione.
Su questo punto si innesta il difetto del ricorso. Dall’esame degli atti non risulta quali poteri fossero stati conferiti ai commissari, ai quali erano stati notificati gli atti prodromici nella veste di rappresentanti pro tempore. La Corte non è stata posta in grado di valutare la fondatezza e la decisività delle censure.
Il principio di autosufficienza, ribadisce la Corte, impone di indicare espressamente gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda e di specificare la sede della loro produzione: la mancata localizzazione basta per l’inammissibilità, senza necessità di esaminare il profilo contenutistico (Cass. n. 28184 del 2020). Analogo onere grava sull’interesse a impugnare, che impone di prospettare la situazione fattuale della quale si chiede una diversa valutazione giuridica (Cass. n. 21230 del 2023). Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e con l’obbligo del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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