Permuta di bene presente con bene futuro, il momento impositivo coincide con la pubblicazione della sentenza ex art. 2932 cod. civ. (Cass. civ. Sez. 5 n. 18544 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini IVA e delle imposte dirette, in tema di permuta di un bene presente con un bene futuro, ove al contratto preliminare di trasferimento di unità immobiliari, che una società commerciale si è obbligata a edificare, non abbia fatto seguito la stipula del definitivo per inadempimento del promittente, il momento impositivo dell’operazione coincide con la pubblicazione della sentenza ex art. 2932 cod. civ. che accoglie la domanda di esecuzione in forma specifica, ancorché non definitiva. La nozione di permuta ai fini fiscali è più ampia di quella civilistica e ricomprende, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 633/1972, le cessioni di beni effettuate in corrispettivo di altre cessioni. L’obbligazione tributaria sorge alla pubblicazione della sentenza costitutiva, senza che occorra attendere il passaggio in giudicato, quando sia definitivamente accertato l’adempimento anticipato della prestazione del promissario e non vi sia più una sinallagmaticità da preservare.
Il Fatto
La controversia trae origine da un avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativo all’anno di imposta 2014, notificato a una società attiva nel settore edilizio. L’atto impositivo faceva seguito alla sentenza del Tribunale che aveva disposto il trasferimento coattivo di 54 unità immobiliari in favore dei promissari acquirenti, esecuzione in forma specifica di un preliminare di permuta tra un terreno e le unità da edificare. La società, pur avendo i promissari integralmente adempiuto la propria prestazione, non dichiarava fiscalmente l’operazione nel periodo d’imposta in cui era stata pubblicata la sentenza costitutiva. I giudici di appello, riformando la sentenza di primo grado, avevano invece individuato il momento impositivo nell’emissione della fattura registrata nel 2015.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina in primo luogo il motivo relativo alla dedotta ultrapetizione. Il Collegio chiarisce che la qualificazione giuridica dei rapporti economici, in termini di permuta piuttosto che di compravendita, non integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., poiché la sussunzione del fatto nella pertinente regola di diritto rientra nei poteri-doveri del giudice e non modifica il thema decidendum, individuato dall’atto impositivo.
Nel merito, la Corte rammenta che la nozione di permuta ai fini fiscali è più ampia di quella civilistica, ricomprendendo, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 633/1972, anche le cessioni di beni effettuate in corrispettivo di altre cessioni. Nel caso di specie, trattandosi di permuta tra un bene presente, ceduto da un privato non soggetto passivo, e un bene futuro, la cessione del sedime è esclusa da IVA ma soggetta a imposta di registro, mentre la controprestazione della società costruttrice costituisce operazione autonomamente imponibile.
Quanto al momento impositivo, la Corte richiama la regola dell’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972, secondo cui le cessioni di immobili si considerano effettuate al momento della stipulazione degli atti, salvo che gli effetti traslativi si producano successivamente. Analoga previsione è contenuta nell’art. 109 TUIR per le imposte dirette, che fa riferimento alla data in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà.
Riallacciandosi ai precedenti in tema di imposta di registro, la Corte afferma che, quando il trasferimento avviene con sentenza ex art. 2932 cod. civ., occorre fare riferimento alla data della sentenza, attesa la sua efficacia costitutiva. L’insegnamento delle Sezioni Unite n. 4059 del 2010 impone di preservare il nesso sinallagmatico, ma nel caso di specie l’adempimento della prestazione del promissario è stato accertato con sentenza definitiva: non vi è pertanto ragione di posticipare l’effetto traslativo alla definitività della sentenza costitutiva.
La Corte enuncia quindi il principio di diritto per cui il momento impositivo dell’operazione coincide con la pubblicazione della sentenza che accoglie la domanda di esecuzione in forma specifica, ancorché non definitiva. L’eventuale modifica della sentenza nei successivi gradi di giudizio comporterebbe, infatti, solo la necessità di integrare le imposte o di rimborsare quanto versato. Accolto il secondo motivo, la sentenza impugnata è cassata con rinvio per l’ulteriore esame del profilo relativo alla base imponibile e per il regolamento delle spese.
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Nota della Redazione
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