Rimborsi forfettari ai volontari qualificati come compensi da riversare alla P.A. (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 53 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le somme erogate dalle associazioni di volontariato a un dipendente pubblico a titolo di rimborso spese di tipo forfettario, calcolate a monte e senza specifico collegamento con spese singolarmente individuate ed effettivamente documentate, integrano veri e propri compensi e non rimborsi. Il dipendente che non riversi all’amministrazione di appartenenza i compensi percepiti per incarichi extraistituzionali non autorizzati viola l’art. 53, commi 7 e 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001. La condotta omissiva configura un’ipotesi autonoma di responsabilità amministrativa per danno da mancata entrata. (Corte conti, Sez. giur. Marche n. 53 del 10.03.2025)
Il Fatto
Un dipendente dell’azienda sanitaria territoriale, con qualifica di collaboratore amministrativo professionale e rapporto a tempo pieno e indeterminato, assegnato al settore bilancio, svolgeva attività di tenuta della contabilità in favore di alcuni Comitati locali della Croce Rossa Italiana e di un’associazione di volontariato, percependo somme per le annualità dal 2015 al 2019. Nel giugno 2017 egli aveva richiesto per la prima volta l’autorizzazione a svolgere tali attività, ma l’amministrazione l’aveva negata, rilevandone il carattere strutturato e continuativo e il conflitto di interessi con i rapporti economici che l’azienda intratteneva con i medesimi enti. Nonostante il diniego, le prestazioni erano proseguite.
La Procura regionale ha convenuto in giudizio il dipendente per il mancato versamento delle somme percepite, qualificate come compensi e non come rimborsi. Il convenuto ha eccepito la prescrizione quinquennale, ha sostenuto la natura di rimborsi chilometrici calcolati secondo le tariffe ACI e ha chiesto l’ammissione al rito abbreviato con offerta di pagamento di un terzo della somma contestata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via pregiudiziale l’istanza di rito abbreviato. La richiesta è dichiarata inammissibile, perché la norma invocata la esclude in caso di doloso arricchimento del danneggiante e la condotta contestata, secondo la prospettazione accusatoria fatta propria dal giudice, è connotata da dolo, avendo il dipendente consapevolmente omesso il riversamento delle somme dovute.
L’eccezione di prescrizione è respinta. L’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza delle attività non autorizzate, ha inviato ripetute diffide ad adempiere e, infine, una nota con cui ha formalmente intimato il versamento per le annualità 2015 e 2016. Tale atto di messa in mora, non ritirato per rifiuto del destinatario, ha validamente interrotto il termine. Per le annualità successive, i compensi sono emersi soltanto a conclusione delle verifiche della Guardia di Finanza, che hanno anche riquantificato in aumento le somme non riversate per gli anni precedenti.
Sul merito, la Corte richiama l’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, che vieta incarichi retribuiti non autorizzati e impone il versamento del compenso all’amministrazione di appartenenza, nonché la disciplina sul volontariato, che ammette il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute e documentate. In linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 24451/2018; Cass. civ. n. 23890/2015), il Collegio afferma che gli esborsi corrisposti a titolo di rimborso forfettario, privi di collegamento con spese singolarmente individuate, costituiscono compensi.
Nel caso concreto manca qualsiasi prova di spese documentate. Il dipendente stesso ha ammesso che il rimborso era calcolato a forfait su base chilometrica, secondo tariffe ACI, e la sua difesa ha riconosciuto la possibile esistenza di un arricchimento. L’indicazione preventiva di un importo annuale fisso e la mancata corrispondenza tra le somme ricevute e le richieste di rimborso confermano la natura retributiva degli emolumenti.
Il dolo è desunto, tra l’altro, dalla richiesta di corrispondere i compensi per il tramite di un terzo commercialista, dopo il diniego dell’autorizzazione e l’avvio del procedimento disciplinare: condotta sintomatica della volontà di occultare le prestazioni. La Corte conclude per la condanna al pagamento, oltre accessori e spese.
Nota della Redazione
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