Rimborso addizionale energia elettrica comunicato se spesa concorre al reddito (Cass. civ. Sez. V n. 24470 del 03.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate la domanda di rimborso dei diritti e delle imposte di consumo, previsto a pena di inammissibilità dall’art. 29, comma 4, della legge n. 428 del 1990, sorge soltanto quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito d’impresa. A tal fine è decisivo il criterio di derivazione del reddito fiscale dal risultato del conto economico: la spesa concorre al reddito imponibile se è imputata al conto economico, mentre ne resta fuori se rileva unicamente nello stato patrimoniale. Ne consegue che, in assenza di tale presupposto, la comunicazione non è dovuta e il diniego di rimborso fondato sulla sua omissione è illegittimo. Il requisito della comunicazione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Il Fatto
La società contribuente, cessionaria di un ramo d’azienda nel settore della vendita di energia elettrica, presenta nel 2011 due istanze di rimborso all’Agenzia delle dogane per crediti maturati a titolo di addizionale provinciale sull’energia elettrica per gli anni d’imposta 2008 e 2009. Dopo la soppressione dell’addizionale, che rende impossibile l’utilizzo del credito in compensazione, la società ne sollecita il rimborso.
L’Agenzia delle dogane contesta l’omessa comunicazione delle istanze all’Agenzia delle entrate e, nel 2014, rigetta il rimborso per intervenuta decadenza biennale ex art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504/1995. La società ricorre: la Commissione tributaria provinciale rigetta, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia accoglie l’appello. Le due Agenzie propongono ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte dichiara inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle entrate, che non era stata parte nei precedenti gradi di giudizio. Manca una previsione normativa che consenta al terzo di partecipare al giudizio di cassazione, salva l’ipotesi del successore a titolo particolare nel diritto controverso.
Nel merito, la Corte ricostruisce il perimetro applicativo dell’art. 29, comma 4, della legge n. 428 del 1990. La comunicazione all’Agenzia delle entrate, prevista a pena di inammissibilità, è funzionale a informare l’ufficio dei riflessi sui redditi dichiarati dell’esercizio di competenza. Il requisito è rilevabile d’ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo.
Il punto centrale riguarda il significato dell’inciso “quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito d’impresa”. La Corte richiama il principio di derivazione sancito dall’art. 83 del T.U.I.R.: il reddito imponibile si determina apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni previste dalla disciplina tributaria. La deducibilità di un costo non dipende dalla sua astratta previsione normativa, ma richiede l’effettiva imputazione al conto economico.
Ne segue una distinzione netta. Il conto economico espone il risultato dell’esercizio attraverso costi, oneri, ricavi e proventi; lo stato patrimoniale rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria. Se il costo o l’onere fiscale rileva solo nello stato patrimoniale, non ha concorso al reddito imponibile e la comunicazione non è dovuta. La Corte precisa inoltre che la mera possibilità di rivalsa, anche facoltativa, comporta l’indeducibilità dell’imposta ex art. 99 T.U.I.R., ma ciò non incide sulla formazione del reddito imponibile.
La sentenza di appello si è attenuta a tali principi: con apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione, ha accertato che i versamenti non erano transitati nel conto economico, ma solo nello stato patrimoniale. Il rigetto della censura contro questa seconda ratio decidendi rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura che aggredisce la prima ratio.
Nota della Redazione
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