Accise energia elettrica: solo il fornitore può chiedere il rimborso (Cass. civ. Sez. V n. 24469 del 03.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accise sull’energia elettrica, obbligato al pagamento nei confronti dell’Amministrazione doganale è unicamente il fornitore, che addebita integralmente il tributo al consumatore finale. I rapporti tra fornitore ed Amministrazione, da un lato, e tra fornitore e consumatore, dall’altro, sono autonomi e non interferiscono tra loro. Ne consegue che il consumatore finale, anche quando il tributo gli sia stato addebitato, non è legittimato a chiedere direttamente all’Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte, salvo che dimostri l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà di esercitare l’azione di ripetizione verso il fornitore. Il difetto di legittimazione ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, non essendo coperto dal giudicato implicito se non ha formato oggetto di contraddittorio.
Il Fatto
La società contribuente, esercente attività classificabile come fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi, aveva chiesto all’Agenzia delle dogane e dei monopoli di non sottoporre ad accisa l’energia elettrica e il gas naturale impiegati nel proprio impianto, ai sensi dell’art. 52, comma 2, lett. f), del TUA. Dopo un primo diniego, revocato in autotutela, una nuova istanza di esclusione era stata parzialmente accolta.
Con provvedimento del 2016 l’Amministrazione aveva riconosciuto alla società il rimborso delle accise versate nei due anni precedenti l’istanza, negandolo per il periodo anteriore. La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello della contribuente, ritenendo che il provvedimento avesse natura accertativa e che il diritto al rimborso risalisse alla prima istanza del 2011. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il secondo motivo, per il suo carattere assorbente, e lo ritiene fondato. La questione riguarda la legittimazione a presentare l’istanza di rimborso delle accise.
Il Collegio rileva preliminarmente che il difetto di legittimazione ad agire o a contraddire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato interno. Richiamando le Sezioni Unite n. 7925 del 2019, si afferma che la decisione nel merito non comporta giudicato implicito sulla legittimazione ove tale questione, pur premessa logica della statuizione, non sia stata sollevata dalle parti e non abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio.
La Corte richiama inoltre le Sezioni Unite n. 24172 del 2025, che hanno escluso la formazione del giudicato implicito per i vizi processuali che inficiano requisiti fondanti la struttura del processo, tra cui il difetto di legitimatio ad causam, perché minano in radice la validità del rapporto processuale.
Nel merito, secondo la costante giurisprudenza, obbligato al pagamento delle accise verso l’Amministrazione doganale è unicamente il fornitore, che addebita integralmente il tributo al consumatore finale. I rapporti tra fornitore ed Amministrazione e tra fornitore e consumatore sono autonomi. Per tale ragione il consumatore finale non ha diritto di chiedere direttamente all’Amministrazione il rimborso delle accise indebitamente corrisposte (Sezioni Unite n. 33687 del 2018; n. 25149 del 2023; n. 2030 del 2025), salvo che dimostri l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà di agire in ripetizione verso il fornitore, potendo allora rivolgersi in via eccezionale all’erario nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela.
In accoglimento del secondo motivo, assorbito il primo, la causa non poteva essere proposta: la sentenza impugnata è cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., con declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo della contribuente. Le spese di merito sono compensate; quelle di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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