Rimborso agevolazioni sismiche subordinato alla prova del de minimis (Cass. civ. Sez. V n. 664 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di agevolazioni tributarie riconosciute in favore delle imprese ubicate in aree colpite da calamità naturali, la Decisione della Commissione UE che le dichiara incompatibili con il mercato interno fa salvi gli aiuti individuali conformi al regolamento c.d. de minimis. Ove il richiedente il rimborso eserciti un’attività economica, il giudice di merito è tenuto a verificare in concreto che il beneficio individuale rispetti il regolamento de minimis applicabile, con onere probatorio a carico del contribuente. Non basta che l’importo chiesto in rimborso nel singolo procedimento sia inferiore alla soglia europea: la prova deve riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni. Superata la soglia di irrilevanza, il beneficio va negato nella sua interezza.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia delle entrate sull’istanza di rimborso del cinquanta per cento dell’Irpef versata negli anni dal 2002 al 2006, in relazione alle agevolazioni previste a seguito degli eventi sismici verificatisi nella provincia di Catania.
La Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente, aveva riconosciuto il diritto al rimborso, ritenendo che nessuna contestazione fosse stata sollevata sul punto dall’ufficio e che il rimborso fosse comunque subordinato a un’autodichiarazione della parte istante in fase esecutiva. Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione relativa ai presupposti cui è subordinato il riconoscimento delle agevolazioni tributarie previste in favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi. La Decisione della Commissione UE ha stabilito che tali misure, concesse in violazione dell’art. 108, par. 3, TFUE, sono incompatibili con il mercato interno, facendo tuttavia salva l’ipotesi dell’aiuto individuale che, al momento della concessione, soddisfi le condizioni del regolamento (CE) n. 1407/2013.
Da ciò discende che, qualora il richiedente eserciti un’attività economica, il giudice di merito è tenuto a verificare in concreto la conformità del beneficio individuale al regolamento de minimis. Il Collegio richiama il principio secondo cui la regola de minimis, fissando una soglia al di sotto della quale l’art. 92, n. 1, TFUE può considerarsi inapplicabile, costituisce un’eccezione alla disciplina generale degli aiuti di Stato: superata la soglia di irrilevanza, il beneficio deve essere negato nella sua interezza.
La Corte precisa che, per il rispetto del principio de minimis, non è sufficiente che l’importo chiesto in rimborso e oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata dal diritto dell’Unione. La prova deve invece riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni. Le decisioni adottate dalla Commissione UE in materia di aiuti di Stato vincolano il giudice nazionale, obbligandolo a dare attuazione al diritto comunitario, se necessario anche attraverso la disapplicazione delle norme interne in contrasto.
Nel caso concreto, la Commissione tributaria regionale ha omesso la verifica in concreto della sussistenza dei presupposti del regime de minimis, la cui dimostrazione costituisce onere del contribuente. Il motivo è pertanto fondato e va accolto. La sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice di secondo grado, in diversa composizione, per i necessari accertamenti in fatto, con regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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