Rimborso dell’Euroritenuta anche dopo la voluntary disclosure (Cass. civ. Sez. V n. 732 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure), il diritto al rimborso dell’Euroritenuta operata dall’agente pagatore sui rendimenti di attività finanziarie detenute all’estero e oggetto di emersione trova fondamento nel divieto di doppia imposizione posto dall’art. 14 della Direttiva 2003/48/CE e dall’art. 9 dell’Accordo CE-Svizzera del 26 ottobre 2004. Le fonti comunitarie e convenzionali pongono un limite esterno all’applicazione della disciplina nazionale della collaborazione volontaria e dell’art. 165, commi 1 e 8, t.u.i.r., che non possono comprimere il diritto al rimborso. L’omessa indicazione del reddito estero nelle dichiarazioni dei singoli periodi di imposta non comporta automaticamente la negazione di quel diritto. Il rimborso è ammesso anche quando il reddito, inizialmente non dichiarato, venga assoggettato a imposizione in Italia a seguito dell’autodenuncia spontanea del contribuente.
Il Fatto
Gli eredi di un contribuente avevano aderito alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, per regolarizzare attività finanziarie detenute all’estero, chiedendo contestualmente la restituzione dell’Euroritenuta applicata dall’intermediario estero. Formatosi il silenzio-rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso, i contribuenti ricorrevano alla C.t.p. di Bergamo, che accoglieva il ricorso.
La C.t.r. Lombardia, sezione staccata di Brescia, rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo il rimborso conforme al divieto di doppia imposizione e qualificando come mero vizio formale la mancata indicazione del credito nel rigo CR17 per i periodi di imposta 2014 e 2015. L’Ufficio ricorreva quindi per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che denunciava la motivazione apparente della sentenza di appello per relationem rispetto alla pronuncia di primo grado, è rigettato. La Corte richiama Cass. Sez. U. n. 8053 e n. 8054 del 2014, secondo cui il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alle sole anomalie che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante. La C.t.r., pur in modo sintetico, aveva affermato che il rimborso era conforme al divieto di doppia imposizione e che tale principio non subiva limitazioni per effetto della collaborazione volontaria. Il vizio eventualmente sussistente è comunque superabile ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., in applicazione di un principio già espresso da Cass. n. 6145 del 2019.
Il terzo motivo è infondato nel merito. La Corte ribadisce il principio secondo cui, in base all’art. 14 della Direttiva 2003/48/CE e all’art. 9 dell’Accordo CE-Svizzera, che vietano le doppie imposizioni, è riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso dell’Euroritenuta anche quando la posizione fiscale sia stata definita mediante voluntary disclosure. Le fonti comunitarie e convenzionali pongono un limite esterno alla disciplina interna, garantendone un’applicazione orientata ai principi sovranazionali.
L’art. 165, comma 8, t.u.i.r. subordina la detrazione delle imposte pagate all’estero alla condizione che i redditi concorrano alla formazione del reddito complessivo dichiarato in Italia. L’art. 10, secondo comma, d.lgs. n. 84 del 2005 consente però al contribuente di chiedere il rimborso dell’eccedenza o dell’intera ritenuta quando l’art. 165 non risulti applicabile. Il riferimento alle regole procedimentali interne deve intendersi a norme non discriminatorie e non eccessive, non potendo queste ultime escludere del tutto il diritto al rimborso o configurare una sanzione indiretta sproporzionata.
La Corte esclude che la voluntary disclosure sia assimilabile all’accertamento con adesione: il richiamo all’art. 5 d.lgs. n. 218 del 1997 è funzionale solo a individuare la procedura di gestione degli atti, non a estendere alle due fattispecie i medesimi effetti. L’irretrattabilità della dichiarazione confessoria riguarda gli investimenti e le attività estere, non preclude l’istanza di rimborso dell’Euroritenuta.
Il secondo motivo, che lamentava omessa pronuncia, è parimenti infondato. La Corte richiama Cass. n. 2151 del 2021, Cass. n. 1525 del 2019 e Cass. n. 6150 del 2021: il vizio ricorre solo quando sia completamente omessa una decisione indispensabile alla soluzione del caso. Nel caso di specie, la C.t.r. ha qualificato l’omessa indicazione nel rigo CR17 come errore formale e il riconoscimento del diritto al rimborso implica il rigetto, anche implicito, dell’eccezione dell’Ufficio. Il ricorso è rigettato, con condanna dell’Agenzia delle entrate alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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