Valutazione delle prove e sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. civ. Sez. II n. 12829 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. operata dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, non sono più deducibili come vizio di legittimità la contraddittorietà e l’insufficienza della motivazione, restando il sindacato circoscritto alla verifica del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., violato solo se la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile. L’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove e la scelta delle risultanze ritenute idonee sono riservate al giudice del merito e si sottraggono al controllo di legittimità, non essendo sindacabile il peso probatorio di alcune testimonianze rispetto ad altre. Il principio di autosufficienza di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. impone, nel caso di deduzione di errores in procedendo, la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti rilevanti.
Il Fatto
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio il committente davanti al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo il pagamento del compenso e del mancato guadagno per l’attività di collaborazione prestata nell’ambito di un incarico di revisione della numerazione civica e dell’onomastica stradale di un Comune. Il convenuto aveva contestato il rito e l’esatto adempimento, deducendo l’ingiustificato recesso della controparte e chiedendo in via riconvenzionale il rimborso di quanto sborsato per la fideiussione e delle eventuali penali.
Il Tribunale, disposto il mutamento del rito, aveva rigettato la domanda principale e quelle riconvenzionali. La Corte d’Appello confermava la decisione, qualificando il rapporto come prestazione d’opera materiale ai sensi dell’art. 2222 cod. civ. e richiamando l’art. 2227 cod. civ. in tema di recesso, ed escludendo che l’attore avesse assolto all’onere probatorio sul proprio esatto adempimento. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
I primi quattro motivi denunciano la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per asserita omessa pronuncia sui motivi d’appello relativi alla valutazione della documentazione e delle prove testimoniali e alla mancata applicazione degli artt. 1455 e 1460 cod. civ. La Corte li esamina congiuntamente e li dichiara inammissibili, perché tutti tendenti a rimettere in discussione l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito.
Il collegio richiama il principio secondo cui la valutazione del materiale probatorio costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della Corte, restando interdetta alle parti la possibilità di discutere in sede di legittimità il modo in cui tali valutazioni sono state compiute (Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 37382 del 21 dicembre 2022). Sono riservate al giudice del merito l’interpretazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza e la scelta delle risultanze idonee a formare il convincimento (Cass. civ., Sez. II, ordinanza n. 21187 dell’8 agosto 2019).
Nel caso concreto, le censure si concentrano proprio sul compendio istruttorio e sulla scelta delle risultanze probatorie compiuta dalla Corte territoriale. Quest’ultima, osserva il collegio, non è incorsa in alcuna omessa pronuncia, avendo chiarito che, alla stregua della documentazione e delle prove testimoniali, non poteva ritenersi dimostrata l’attività svolta e dunque l’esatto adempimento. Il giudice d’appello non è del resto tenuto a esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo sufficiente che esponga concisamente le ragioni della decisione, con conseguente rigetto implicito delle argomentazioni logicamente incompatibili (Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 3126 del 9 febbraio 2021).
Un ulteriore profilo di inammissibilità è ravvisato nell’omessa trascrizione, anche sintetica, del contenuto dei documenti posti a sostegno della domanda, in violazione del principio di autosufficienza di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., che impone la trascrizione essenziale degli atti per la parte d’interesse (Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 21346 del 30 luglio 2024).
Il quinto e il sesto motivo denunciano la nullità per motivazione meramente apparente e manifestamente illogica in punto di attendibilità di un testimone. La Corte li dichiara infondati, ricordando che dopo la riforma del 2012 il sindacato sulla motivazione resta circoscritto al minimo costituzionale, esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza (Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014). La Corte territoriale ha congruamente spiegato che, anche a voler riconoscere una diminuita attendibilità di un testimone, la medesima considerazione doveva valere per il teste di parte attrice, con la conseguenza che le due opposte versioni si elidono e l’onere probatorio non risulta assolto. Il peso probatorio comparativo delle testimonianze resta insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto respinto, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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