Rimborso ICI: prescrizione decennale e non quinquennale del credito del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 21782 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Alla domanda di rimborso del credito maturato dal contribuente si applica, in mancanza di disciplina speciale, la norma generale residuale di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che prevede il termine biennale di decadenza per la presentazione dell’istanza. Una volta formatosi il silenzio-rifiuto, non si applica la prescrizione quinquennale delle obbligazioni periodiche, ma quella ordinaria decennale di cui all’art. 2946 c.c. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro cinque anni dal versamento ai sensi dell’art. 1, comma 164, legge n. 296/2006; in caso di tempestiva richiesta la tutela può essere chiesta entro il termine decennale. La ripetizione di somme indebitamente pagate con cadenza periodica non ha carattere periodico, perché l’accipiens è tenuto a restituirle in unica soluzione.

Il Fatto

Gli eredi legittimi di un contribuente proponevano appello avverso la sentenza con cui la CTP di Bologna aveva rigettato il ricorso per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al rimborso. La controversia riguardava il rigetto della richiesta di rimborso parziale, per le annualità 2009 e 2010, volta ad ottenere il ricalcolo delle somme dovute a titolo di ICI.

La CTR dell’Emilia-Romagna rigettava il gravame, ritenendo che il diniego tacito si formasse decorsi novanta giorni dalla domanda, che il termine prescrizionale per i tributi locali fosse quinquennale e che la prescrizione, in assenza di validi atti interruttivi, fosse maturata. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione articolando due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 1, commi 164 e 166, legge n. 296/2006, 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 2935, 2946 e 2948 c.c., contestando la confusione tra decadenza e prescrizione operata dalla CTR.

La Corte ritiene il motivo fondato. In mancanza di disciplina speciale si applica la norma generale residuale dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che prevede il termine biennale di decadenza per la presentazione dell’istanza. Tale termine non esclude, una volta maturato il silenzio-rifiuto, la decorrenza della prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., richiamando sul punto Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 1543 del 22/01/2018.

Il comma 164 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, applicabile a tutti i contributi locali, stabilisce che il rimborso deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal versamento; in caso contrario non si forma il silenzio-rifiuto e il ricorso al giudice tributario è inammissibile per difetto del provvedimento impugnabile. Nell’ipotesi di tempestiva richiesta, la tutela può essere chiesta entro il termine decennale.

La Corte precisa che la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c. riguarda le obbligazioni periodiche e di durata e non è applicabile all’obbligazione di rimborso posta a carico dell’ente impositore, poiché la natura periodica del credito deve essere originaria e non derivata, richiamando Cass., Sez. L, Sentenza n. 6877 del 03/04/2015.

Non incide l’orientamento richiamato nella sentenza impugnata, secondo cui i tributi locali sono prestazioni periodiche soggette alla prescrizione quinquennale, perché esso concerne la prescrizione del credito tributario dell’ente e non la ripetizione dell’indebito invocata dal contribuente. La Corte, richiamando Cass., Sez. L, Ordinanza n. 10917 del 25/04/2025, afferma che la ripetizione di somme indebitamente pagate con cadenza periodica non ha carattere periodico, essendo l’accipiens tenuto alla restituzione in unica soluzione, con applicazione dell’ordinario termine decennale decorrente dalle date dei singoli pagamenti.

Assorbito il secondo motivo, la sentenza è cassata e la causa decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario dei contribuenti.

Nota della Redazione

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