Rimborso Ilor su royalties a società statunitense: rileva la ritenuta effettiva (Cass. civ. Sez. V n. 1133 del 11.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di Ilor, le royalties percepite in Italia da una società con sede negli Stati Uniti, nel vigore della disciplina transitoria di cui allo scambio di note tra i due Stati del 13 dicembre 1974, approvato con la legge 6 aprile 1977, n. 233, si sottraggono all’Irpef e all’Irpeg, ma non all’Ilor, che pertanto è dovuta. L’art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, escludendo la debenza dell’imposta per i redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, si riferisce ai proventi che effettivamente subiscano tale ritenuta, non a quelli che, pur essendo ad essa astrattamente esposti, godano in concreto di esenzione. La fonte convenzionale, nel prevenire la doppia imposizione, non riguarda la tassazione locale e non contrasta con il principio comunitario di non discriminazione in base alla nazionalità.
Il Fatto
La controversia trae origine dalle istanze di rimborso presentate da una società di diritto statunitense, priva di stabile organizzazione in Italia, per l’Ilor versata a titolo prudenziale sulle somme ricevute da una società italiana a titolo di royalties, in relazione agli anni 1983 e 1984. L’Amministrazione finanziaria oppose il silenzio rifiuto. La contribuente impugnò il diniego tacito davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Como, sostenendo che il requisito dell’assoggettabilità a ritenuta delle somme dovesse valutarsi in astratto.
Dopo l’accoglimento in primo grado e la conferma in appello, il giudizio approdò alla Commissione Tributaria Centrale, che lo dichiarò estinto per effetto di due decisioni favorevoli di merito. La Cassazione cassò con rinvio la pronuncia, escludendo l’applicabilità di quella normativa beneficiaria nelle controversie di rimborso. Riassunto il giudizio, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accolse nuovamente l’istanza della contribuente, confermando il criterio della valutazione astratta. L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla contribuente con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente, secondo cui il ricorso dell’Amministrazione si fonderebbe su argomentazioni nuove. Il rilievo è respinto: l’oggetto della causa è, sin dalla sua origine, la spettanza del diritto al rimborso. L’Ente impositore non amplia il thema decidendum né introduce fatti nuovi, ma propone soltanto argomenti di diritto a sostegno della propria prospettazione, senza incontrare le preclusioni processuali invocate.
Nel merito, il motivo è fondato. La Corte richiama il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 17632 del 2003, che, componendo i contrasti giurisprudenziali, ha affermato che le royalties percepite in Italia da una società con sede negli USA si sottraggono all’Irpef e all’Irpeg, ma non all’Ilor. La ragione risiede nel tenore dell’art. 1 del d.P.R. n. 599 del 1973, che esclude la debenza dell’imposta solo per i redditi effettivamente assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, non per quelli che, pur astrattamente esposti, ne godano in concreto l’esenzione per effetto della disciplina convenzionale.
Il Collegio richiama altresì Sez. V n. 28568 del 2008, che ha circoscritto la non assoggettabilità all’Ilor ai soli redditi percepiti fino al 31 dicembre 1981 da società non residenti prive di stabile organizzazione, quando costituiscano componente del reddito d’impresa. Viene poi citata Sez. V n. 21314 del 2018, che ha confermato tale indirizzo, precisando che la fonte convenzionale, nel prevenire la doppia imposizione, non si riferisce alla tassazione locale e non contrasta con il principio comunitario di non discriminazione in base alla nazionalità.
Nell’ambito della stessa linea si colloca anche Sez. V n. 39518 del 2021, che ha cassato la sentenza di merito per avere erroneamente negato l’assoggettamento a Ilor delle royalties corrisposte nel 1983 da licenziatari italiani a società statunitensi, sul parimenti erroneo assunto che occorresse guardare alla mera assoggettabilità astratta e non alla concreta esposizione a ritenuta. Il motivo è dunque accolto. La sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con rigetto dell’originario ricorso della contribuente. Le spese di lite dei gradi di merito sono interamente compensate, in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali verificatesi in materia.
Nota della Redazione
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