Stabilizzazione e danno comunitario da abusi nel pubblico impiego (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13694 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La stabilizzazione del lavoratore assunto alle dipendenze di un’amministrazione pubblica in forza di contratti a termine o di somministrazione dichiarati illegittimi non determina alcun automatico effetto estintivo del diritto al risarcimento del danno comunitario da abuso. Essa può assumere efficacia riparatoria solo se il giudice accerta, in punto di fatto, che sia causalmente connessa con l’abuso di assunzioni precarie e sia stata adottata come misura satisfattiva alternativa al ristoro economico. Nel giudizio di legittimità, l’eccezione fondata su un fatto sopravvenuto rispetto alla sentenza d’appello è inammissibile, non potendosi allegare né provare in questa sede fatti nuovi, pena la riapertura di una fase istruttoria ormai chiusa.
Il Fatto
La lavoratrice aveva prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell’Interno in virtù di contratti di somministrazione e a termine. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato l’illegittimità di quei contratti, per difetto delle esigenze temporanee ed eccezionali richieste dall’art. 36 d.lgs. n. 165/2001, condannando l’amministrazione al risarcimento quantificato in dodici mensilità.
La Corte d’Appello di Roma aveva confermato la decisione, applicando i criteri dell’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010. L’amministrazione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, resistito dalla lavoratrice con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’amministrazione deduceva il carattere meramente apparente della motivazione dei giudici di appello. Il motivo è rigettato: la motivazione, pur sintetica, è idonea a esprimere le ragioni di fatto e di diritto del rigetto dei motivi di gravame, in parte mediante il rinvio per relationem al convincimento del primo giudice sull’inconfigurabilità dell’esigenza di regolarizzazione come ragione legittimante la deroga alla disciplina dell’impiego flessibile.
Il secondo motivo imputava alla Corte territoriale di non aver valutato l’eccezione della futura stabilizzazione della lavoratrice, quale fatto estintivo dell’illecito e quindi del diritto al risarcimento. Il motivo è dichiarato inammissibile: la stabilizzazione si è di fatto realizzata con D.M. 6.12.2018, con decorrenza 1.1.2019, dunque dopo la sentenza d’appello.
Si tratta di un fatto sopravvenuto rispetto al giudizio di merito. Nel giudizio di legittimità non possono allegarsi fatti nuovi, nemmeno già verificatisi durante i gradi di merito, né essi possono provarsi con produzioni documentali, consentite soltanto nei casi dell’art. 372, comma 1, cod. proc. civ. Il Collegio richiama sul punto la propria precedente pronuncia e ne conferma l’indirizzo.
La Corte aggiunge che l’eccezione è di merito e in senso lato, e che la stabilizzazione non produce effetti automatici né sulla domanda né sulla disciplina del rapporto controverso. Occorre sempre una verifica ulteriore in fatto, diretta ad accertare se la stabilizzazione sia causalmente connessa con l’abuso di assunzioni a termine e sia stata adottata come misura satisfattiva alternativa al risarcimento. L’eccezione resta così una mera sollecitazione a riaprire una fase istruttoria definitivamente chiusa.
Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese. È respinta la richiesta di condanna ex art. 96, ultimo comma, c.p.c., per insussistenza di un uso abusivo del mezzo. Non è dovuto il contributo unificato aggiuntivo, non applicandosi la norma alle amministrazioni dello Stato, esentate mediante il meccanismo della prenotazione a debito.
Nota della Redazione
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