Rimborso imposta sostitutiva al sostituto d’imposta e autonomia dei rapporti col sostituito (Cass. civ. Sez. V n. 8429 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso di imposte dirette, il sostituto d’imposta che ha versato la ritenuta è legittimato, al pari del sostituito, a presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 quando l’imposta, pur legittimamente corrisposta al momento del versamento, sia divenuta indebita per il sopravvenuto accertamento della non debenza della prestazione. L’inesistenza parziale dell’obbligo di versamento comprende anche l’indebito sopravvenuto, con dies a quo decorrente dal momento in cui sorge l’obbligo di restituzione della prestazione principale, e non da quello di esecuzione della ritenuta. L’istanza di rimborso non richiede la prova dell’avvenuta integrale restituzione al sostituto delle somme al lordo delle ritenute, essendo i rapporti tra sostituto e sostituito autonomi rispetto al rapporto fiscale.
Il Fatto
Una banca, in liquidazione coatta amministrativa, quale sostituto d’imposta, aveva corrisposto a un proprio dipendente somme in esecuzione di un decreto ingiuntivo, operando la relativa ritenuta e versando l’imposta sostitutiva. Il titolo monitorio veniva poi dichiarato definitivamente inefficace dalla Corte d’appello, con sentenza del 18 aprile 2019.
La banca presentava quindi istanza di rimborso dell’imposta versata. Formatosi il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria, la controversia giungeva sino alla Commissione tributaria regionale, che rigettava l’appello della banca confermando il diniego. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 10, comma 1, lett. d-bis), T.u.i.r., oltre che dell’art. 2697 cod. civ. in materia di onere della prova. La ricorrente sostiene che l’azione di rimborso di somme indebitamente versate ha portata generale in materia tributaria e non può ritenersi preclusa dalla presenza di ulteriori modalità di recupero.
La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa dell’art. 10, comma 1, lett. d-bis), T.u.i.r., introdotto dal d.lgs. n. 314 del 1997 e modificato dalla legge n. 147 del 2013, che ha affiancato alla deduzione dall’imponibile la possibilità del rimborso. Richiama il d.m. 5 aprile 2016 e, da ultimo, l’art. 150 del d.l. n. 34 del 2020, che ha previsto la restituzione al netto della ritenuta.
Quanto al soggetto legittimato, la Corte ribadisce che l’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 abilita al rimborso sia il sostituto d’imposta sia il sostituito. La locuzione “inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento” ricomprende il caso in cui l’obbligazione tributaria, originariamente dovuta, divenga indebita in un momento successivo, come accade quando il titolo del pagamento venga travolto.
La Corte esclude, infine, che l’istanza di rimborso richieda la prova della restituzione integrale delle somme al sostituto, poiché dalla alternatività della legittimazione discende l’autonomia dei rapporti tra sostituto e sostituito rispetto al rapporto fiscale. Non sussiste, quindi, un interesse specifico dell’Amministrazione a sindacare quel rapporto.
La sentenza impugnata, che aveva subordinato il rimborso alla prova della mancata restituzione e all’utilizzo del credito da parte del dipendente, non è conforme a tali principi. Il primo motivo è accolto, con assorbimento del secondo; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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