L’iscrizione ipotecaria a garanzia di transazione fiscale non è eseguita nell’interesse dello Stato (Cass. civ. Sez. 5 n. 2694 del 07.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta ipotecaria e catastale, l’esenzione prevista dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 347/1990 per le formalità eseguite nell’interesse dello Stato opera esclusivamente con riferimento allo Stato-persona, non essendo estensibile a soggetti che, come l’Agenzia delle Entrate, svolgono attività di accertamento e riscossione dei tributi in forza di un modello di esternalizzazione di funzioni pubbliche. L’iscrizione di ipoteca volontaria costituita da un terzo datore a garanzia dell’adempimento di obbligazioni fiscali oggetto di accollo nell’ambito di una transazione fiscale ex art. 182-ter l.f. è formalità eseguita nell’interesse del creditore beneficiario e, pertanto, non è soggetta al regime di esenzione, in applicazione di un’interpretazione rigorosamente ancorata al dato letterale delle norme agevolative.
Il Fatto
Una società, quale terzo datore, aveva iscritto un’ipoteca volontaria sui propri beni a garanzia delle obbligazioni fiscali di un ente ecclesiastico, cedente di un complesso ospedaliero la cui acquirente si era accollata i relativi debiti tributari nell’ambito di una procedura di concordato preventivo e di una transazione fiscale conclusa con l’Agenzia delle Entrate. La società chiedeva il rimborso delle somme versate a titolo di imposta ipo-catastale, invocando l’esenzione prevista per le formalità eseguite nell’interesse dello Stato.
Sia la Commissione tributaria provinciale sia la Commissione tributaria regionale del Lazio negavano il rimborso, ritenendo l’Agenzia delle Entrate entità distinta dallo Stato e l’ipoteca di natura volontaria, iscritta nell’interesse del debitore. Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, il vizio di motivazione apparente e, con il secondo, la violazione dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 347/1990.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rigettato il primo motivo, relativo alla dedotta motivazione apparente, osservando che la sentenza impugnata dà conto delle ragioni poste a fondamento della decisione e che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla sola anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando escluso ogni controllo sulla sufficienza o condivisione della motivazione.
Nel trattare il secondo motivo, la Corte ha chiarito che l’Agenzia delle Entrate non è un organo dello Stato ma un distinto soggetto giuridico, dotato di propria personalità, attributario dei servizi di accertamento e riscossione delle entrate tributarie statali in base all’art. 62 d.lgs. n. 300/1999, sicché sul piano soggettivo la garanzia non può ritenersi prestata a favore dello Stato-persona. Sotto il profilo oggettivo, la formalità dell’iscrizione ipotecaria è sempre eseguita nell’interesse del creditore beneficiario, cui assicura il diritto di prelazione e l’effettività dell’azione esecutiva.
La Corte ha quindi ricostruito il proprio orientamento, rilevando che l’esenzione di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 347/1990, in quanto disposizione agevolativa e derogatoria, è soggetta a interpretazione rigorosa e ancorata al dato letterale, per cui la parola “Stato” deve intendersi riferita esclusivamente allo Stato-persona, senza possibilità di estensione ad altri soggetti che svolgano attività amministrative, secondo quanto già affermato da Cass., Sez. T., n. 938/2009 e dalle successive pronunce conformi.
La Corte ha infine superato il precedente arresto di Cass., Sez. T., n. 1899/2020, richiamato dalla ricorrente, recependo il più recente e consolidato indirizzo espresso dalle pronunce gemelle n. 21605, n. 21618 e n. 21623 del 2024, secondo cui l’esenzione per le formalità eseguite nell’interesse dello Stato incontra un duplice limite: l’art. 16 d.lgs. n. 347/1990 prevede la prenotazione a debito dell’imposta per le iscrizioni su provvedimento del giudice e l’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 347/1990 include tra i soggetti passivi del tributo anche i debitori contro i quali l’ipoteca è iscritta. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione del sopravvenuto consolidamento dell’indirizzo interpretativo.
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Nota della Redazione
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