Rimborso imposte dopo avviso di liquidazione non impugnato (Cass. civ. Sez. V n. 8789 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Qualora il contribuente non impugni l’atto con il quale l’amministrazione ha esplicitato la pretesa tributaria, ma presenti istanza di rimborso dopo aver pagato nei termini richiesti, dalla definitività per mancata impugnazione dell’atto impositivo deriva l’inammissibilità dell’istanza, perché contrastante con il titolo ormai definitivo che giustifica l’attività esattiva dell’amministrazione. La decadenza formatasi in relazione all’istanza di rimborso, attenendo a situazione non disponibile, può essere rilevata d’ufficio anche in secondo grado ed è sottratta al regime delle eccezioni nuove di cui all’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, che riguarda le sole eccezioni in senso stretto e non le eccezioni improprie o le mere difese. In tema di imposta di registro, il notaio rogante è obbligato solidale ex art. 57 d.P.R. n. 131/1986; l’amministrazione può scegliere l’obbligato cui rivolgersi e legittimamente notifica l’avviso di liquidazione solo al notaio, senza obbligo di notifica agli altri condebitori. Il pagamento del notaio a fronte dell’avviso definisce il rapporto anche verso le parti contraenti, che non possono chiedere il rimborso.
Il Fatto
Una società contribuente ha presentato istanza di rimborso delle imposte di registro e ipocatastali versate a seguito di un avviso di liquidazione emesso per un atto di compravendita di terreni agricoli, registrato nel 2011. L’atto impositivo era stato notificato al notaio rogante e non era stato impugnato.
Formatosi il silenzio-rifiuto sull’istanza, la contribuente ha proposto ricorso, accolto in primo grado e confermato in appello dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva ritenuto tardiva l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Agenzia solo in appello e, nel merito, fondata la pretesa rimborsuale per il carattere agricolo dei terreni. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il nodo dell’ammissibilità dell’istanza di rimborso quando l’atto impositivo presupposto sia divenuto definitivo per mancata impugnazione. Il principio è già consolidato: chi non impugna l’atto con cui l’amministrazione ha esplicitato la pretesa, ma chiede il rimborso dopo aver pagato, vede la propria istanza inammissibile perché contrasta con il titolo definitivo che sorregge l’attività esattiva. Sul punto il Collegio richiama, tra le altre, Cass. n. 31236 del 2019, Cass. n. 20367 del 2018 e Cass. n. 28784 del 2008.
La decadenza correlata all’istanza di rimborso attiene a situazione non disponibile e può quindi essere rilevata d’ufficio anche in secondo grado, sfuggendo al regime delle eccezioni nuove. Il divieto dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992 opera infatti solo per le eccezioni in senso stretto, non per le eccezioni improprie o le mere difese, dirette a sollecitare il rilievo officioso dell’inesistenza dei fatti costitutivi (Cass. n. 8805 del 2024; Cass. n. 11223 del 2016).
Con specifico riguardo all’imposta di registro, la Corte ricostruisce la posizione dei condebitori solidali. La relazione tra notaio rogante e parti dell’atto non è paritetica, ma dipendente, trovando ragione nel ruolo di garanzia assegnato ex lege al notaio (Cass. n. 12759 del 2016). L’amministrazione, in applicazione dell’art. 1292 cod. civ., può scegliere l’obbligato cui rivolgersi e non è tenuta a notificare l’avviso agli altri condebitori (Cass. n. 2864 del 2017; Cass. n. 4047 del 2007).
Tali principi si estendono alla registrazione telematica disciplinata dagli artt. 3-bis e 3-ter d.lgs. n. 463/1997, che non altera l’assetto dell’art. 57 d.P.R. n. 131/1986. Il pagamento del notaio a fronte dell’avviso a lui notificato definisce il rapporto anche verso le parti contraenti, le quali non possono chiedere il rimborso e hanno eventualmente titolo per opporsi all’azione di regresso o rivalsa (Cass. n. 15005 del 2014; Cass. n. 29618 del 2023). Né rileva la qualificazione del tributo come principale postuma o complementare, dovendo essa essere fatta valere con l’impugnazione dell’avviso, proponibile dal notaio e dalle parti.
Il primo e il secondo motivo sono pertanto fondati, con assorbimento dei residui. La sentenza è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con rigetto del ricorso originario della contribuente. Le spese di merito sono compensate; quelle di legittimità seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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