Il vizio di motivazione apparente rende nulla la sentenza tributaria di merito (Cass. civ. Sez. 5 n. 7010 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da nullità, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, la sentenza del giudice tributario di merito la cui motivazione sia solo apparente, perché si estrinseca in argomentazioni generiche e non idonee a rivelare la ratio decidendi, impedendo ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento. Il vizio di motivazione è denunciabile in cassazione solo quando si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza stessa della motivazione, e si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, con esclusione di ogni rilievo del semplice difetto di sufficienza.
Il Fatto
La società contribuente, poi fallita, aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione, per l’anno d’imposta 2005, il maggior reddito derivante dalla deduzione di costi relativi a operazioni ritenute inesistenti, intercorse con controparti situate nelle Isole Vergini Britanniche, Paese a fiscalità privilegiata inserito in “Black List”.
I giudici di merito avevano accolto le ragioni della contribuente. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: con il primo ha censurato la motivazione apparente della sentenza, che non avrebbe preso posizione sui capi di domanda; con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 109 d.P.R. n. 917/1986 in tema di deducibilità dei costi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, con effetto assorbente sul secondo. La sentenza impugnata conteneva una motivazione scarna, compendiata in un solo paragrafo, con cui si era fatto riferimento a una correzione di bilancio operata dalla contribuente, senza tuttavia precisare gli elementi documentali esibiti a sostegno della deduzione dei costi.
Richiamando il principio consolidato espresso dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, la Corte ha ribadito che il vizio di omessa o apparente motivazione ricorre quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo impossibile ogni controllo sull’esattezza del ragionamento. In tali casi la sentenza resta priva del c.d. “minimo costituzionale“.
La Corte ha precisato che l’anomalia motivazionale è denunciabile in cassazione solo quando si traduce in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza stessa della motivazione, e risulta dal testo della sentenza impugnata, prescindendo dal confronto con le risultanze processuali. Essa si esaurisce in quattro ipotesi tassative: mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, con esclusione del semplice difetto di sufficienza.
Alla luce di tali principi, la sentenza impugnata è stata ritenuta affetta dal vizio di motivazione apparente, perché il generico richiamo a “elementi documentali esibiti dal contribuente” e alle “connotazioni particolari” dei mercati dei Paesi inseriti in “Black List” non consentiva di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice di merito. La Corte ha quindi cassato con rinvio alla Corte di giustizia tributaria del Lazio, in diversa composizione, demandando anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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