Rimborso IRBA: legittimazione passiva dell’Agenzia delle Dogane e non della Regione (Cass. civ. Sez. V n. 3111 del 07.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie aventi ad oggetto il rimborso dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e non alla Regione che ha incassato il gettito. L’IRBA, infatti, è un tributo regionale proprio derivato di natura intrinsecamente erariale, istituito e regolato da leggi statali, attuato da uffici statali e destinato alle Regioni come mero trasferimento di risorse. Una volta accertata l’incompatibilità del prelievo con l’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE per assenza di una finalità specifica, la clausola di salvezza degli effetti delle obbligazioni già insorte non può sopravvivere alla radicale espunzione del tributo dall’ordinamento, sicché il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna che intenda conservargli una residuale efficacia impositiva per il passato.

Il Fatto

Una società operante nella distribuzione di carburanti aveva chiesto il rimborso dell’IRBA corrisposta per gli anni 2018 e 2019 alla Regione Campania. Il ricorso era stato rigettato in primo grado e l’appello era stato respinto dalla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado, che aveva confermato la legittimità della disciplina regionale e posto a carico del contribuente la prova dell’incidenza economica del prelievo.

La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, incentrati sull’incompatibilità dell’IRBA con il diritto unionale, sul contrasto della clausola di salvezza con il primato del diritto UE e sull’obbligo di rimborso. La Regione ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina d’ufficio, in via preliminare, la legittimazione passiva nel giudizio di rimborso. Ricostruita la successione normativa dal d.lgs. n. 398/1990 alla legge n. 549/1995 e alle leggi regionali campane, i giudici rilevano che l’IRBA è un tributo proprio derivato, con struttura analoga all’accisa, dovuto al momento dell’immissione al consumo e attuato attraverso uffici statali.

Sul piano unionale, la Corte richiama l’ordinanza della CGUE del 9 novembre 2021, causa C-255/20, che ha escluso la sussistenza di una finalità specifica nel tributo, e la Corte cost. n. 100 del 2024, che ne ha confermato la natura di tributo regionale derivato. La destinazione del gettito a un fondo regionale finanziato anche da altri tributi e limitata ai periodi 2004 e 2005 conferma l’assenza di una finalità ambientale o sanitaria specificamente connessa al consumo di carburante.

Ne discende che le procedure e gli atti di attuazione del prelievo sono stati definiti dall’Agenzia delle Dogane, unico soggetto titolare delle funzioni di accertamento e riscossione coattiva, mentre le Regioni hanno svolto un ruolo di mera tesoreria. Le stesse non hanno contezza dei versamenti dei singoli contribuenti, ricevendo solo comunicazioni aggregate.

La Corte valorizza la vicinanza della fattispecie a quella decisa da Cass., Sez. Un., 2 agosto 2024, n. 21883, in tema di addizionale provinciale sulle accise, e afferma che la clausola di salvezza degli effetti delle obbligazioni già insorte non può sopravvivere all’incompatibilità del tributo, dovendosi disapplicare la norma interna che ne conservi efficacia per il passato. Ne segue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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